MUTUO BANCARIO: la penale di estinzione anticipata resta esclusa dal calcolo dell’usura

Pubblicato il da Redazione

MUTUO BANCARIO: la penale di estinzione anticipata resta esclusa dal calcolo dell’usura

Articolo redatto dalla dott.ssa Silvana Mascellaro, dello Studio Mascellaro -Fanelli

 In materia di mutuo bancario, la penale di estinzione anticipata, avendo funzione compensativa delle conseguenze economiche dello scioglimento anticipato del rapporto e non remunerativa dell’erogazione del credito, non deve essere sommata al tasso degli interessi corrispettivi o moratori ai fini della verifica dell’usurarietà. Inoltre, il piano di ammortamento alla francese, applicabile tanto ai mutui a tasso fisso quanto a quelli a tasso variabile, non determina di per sé anatocismo, né l’omessa indicazione espressa del regime di capitalizzazione composta e del metodo di ammortamento comporta l’indeterminatezza delle condizioni contrattuali, qualora dal contratto e dalla documentazione allegata siano ricavabili l’importo erogato, la durata, il tasso d’interesse, la periodicità e la composizione delle rate.

Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Cremona, Giudice Luigi Enrico Calabrò, con la sentenza n. 335 del 1 luglio 2026.

IL FATTO

Il Tribunale di Cremona, in data 01/07/2026 ha emesso la sentenza n.335, resa in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. La società debitrice contestava a) per un mutuo ipotecario e chirografario: l’usura del tasso di interesse di mora, l’indeterminatezza delle condizioni pattuite con riferimento al piano di ammortamento alla francese; b) per un conto corrente: l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, l’illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, l’assenza di prova del credito.

  1. LA PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA NON VA SOMMATA AL TASSO CORRISPETTIVO PER LA VERIFICA DELLA USURARIETÀ DI UN MUTUO

La sentenza in esame ha precisato che per effettuare la verifica della usurarietà di un mutuo non è ammissibile sommare il tasso di mora con la penale di estinzione anticipata, per il principio di effettività degli oneri contrattuali.

Precisa, inoltre, l’attento Magistrato che la previsione contrattuale di un “un compenso omnicomprensivo per l’estinzione” è lecita ex art. 40 TUB che rinvia ai criteri individuati dal Cicr solo ai fini della trasparenza.

Essa è un diritto potestativo, è eventuale, è potenziale, è straordinaria e non è immediatamente “collegata”, “alla erogazione del credito”, non costituisce una remunerazione a favore della banca, ma solo un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni assunti con il contratto (Cass. 7/3/2022 n. 7352), pertanto resta fuori dall’alveo dell’art. 644 c.p.

Viene infine ribadita l’esclusione della penale di estinzione anticipata dalla verifica della usurarietà, richiamando anche le istruzioni della Banca d’Italia (delegata a stabilire le modalità di calcolo del TAEG ex art. 121 comma 3 TUB ed ex Delibere CICR quale l’ultima del 03.02.2011) che ne esplicitano a chiare lettere l’esclusione.

Di rilievo anche la precisazione ontologica che il Magistrato rende in sentenza, precisando che la funzione della penale di estinzione anticipata, “non è quella di remunerare l’erogazione del credito, bensì quella di compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche dell’estinzione anticipata del debito da restituzione, nell’ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare tale sua facoltà”.

In sintesi viene ribadito che:

La penale rappresenta un indennizzo compensativo per lo scioglimento anticipato del vincolo contrattuale, azionato su base di un diritto potestativo del cliente.

Essa non costituisce un costo fisso o una remunerazione legata alla durata del finanziamento.

Le stesse Istruzioni della Banca d’Italia ne sanciscono l’esclusione dal calcolo del TEG.
Di conseguenza, mancando il nesso di immediatezza con l’erogazione della liquidità, la penale resta strutturalmente estranea al perimetro dell’art. 644 c.p

  1. È ESCLUSO L’EFFETTO ANATOCISTICO NEL MUTUO CON PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE

Il Magistrato lombardo rigetta le eccezioni della società mutuataria riguardanti un presunto effetto anatocistico nel mutuo ipotecario ed in quello chirografario oggetto di giudizio che inficerebbe di potenziale indeterminatezza i contratti stessi.

La sentenza richiama lunga e maggioritaria giurisprudenza e su tutte la pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite (v. Cass. S.U. sent. n. 15130/2024) che sebbene avesse ad oggetto un mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento c.d. «alla francese», viene ritenuta estensibile anche al mutuo a tasso variabile, come peraltro affermato dalla sent. C. Cass., ord. 7382/2025, esplicitamente richiamata in sentenza.

Nonostante la chiarezza con cui la sentenza in esame escluda qualsiasi effetto anatocistico nel mutuo con piano di ammortamento alla francese, sia a tasso fisso che variabile, il preciso Magistrato lombardo si premura di offrire motivazione, richiamando superiori posizioni giurisprudenziali (e plurimis Cass. n. 34677/2022, Cass. n. 27823/2023 e precisamente viene precisato che “Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo.”

Ed ancora “Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l’obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi».”

  1. L’OMESSA INDICAZIONE DEL REGIME DI CAPITALIZZAZIONE E DELLA MODALITÀ DI AMMORTAMENTO NON RENDONO INDETERMINATE LE CONDIZIONI PATTUITE, NÉ NULLO IL CONTRATTO DI MUTUO

Il Tribunale di Cremona ha rigettato l’eccezione della società mutuataria circa l’omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» che comporterebbe l’indeterminatezza o l’indeterminabilità dell’oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario ex artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.

Viene esclusa l’indeterminatezza e/o indeterminabilità, in quanto richiamando la posizione già assunta dalle Sezioni Unite con la sent. n. 15130/2024, il Magistrato rileva che i mutui in esame, i relativi documenti di sintesi e lo sviluppo del piano di ammortamento pattuito, contengono le indicazioni necessarie e sufficienti quali “le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato” (SS.UU. sent. n. 15130/2024).

Ed ancora “anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi; quindi era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l’importo totale del rimborso con una semplice sommatoria” e “il (maggior) tasso annuo effettivo globale (TAEG) ma ciò, diversamente da quanto affermato, non rivela (necessariamente) la capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori nel significato (recepito dal Tribunale) di produzione di interessi su interessi, potendo essere il TAEG più alto del TAN perché comprensivo di spese e costi aggiuntivi, il che sarebbe del tutto fisiologico” (SS.UU. sent. n. 15130/2024).

Fa di più il preciso Giudice, chiarendo che le indicazioni dinanzi evocate, essendo chiaramente espresse nei documenti in atti, consentono di “escludere certamente ogni indeterminatezza delle condizioni applicate (anche con riguardo alla misura della rata, alla sua composizione, al piano finanziario utilizzato).”

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON COMPORTA DI PER SÉ ANATOCISMO

IL CALCOLO DEGLI INTERESSI INSERITI IN CIASCUNA RATA È SEMPRE E COMUNQUE EFFETTUATO SUL CAPITALE CHE RIMANE DA RESTITUIRE AL FINANZIATORE

Sentenza | Corte di Appello di Napoli, Pres. D’Ambrosio – Rel. Mariani | 30.09.2024 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ammortamento-alla-francese-non-comporta-di-per-se-anatocismo

AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON PROVOCA ALCUN FENOMENO ANATOCISTICO NEL CONTEGGIO DEGLI INTERESSI

IL DEBITO VIENE INTEGRALMENTE PAGATO CON LA RATA, LADDOVE LA RESIDUA QUOTA DI ESSA VA AD ESTINGUERE IL CAPITALE

Sentenza | Corte di Appello di Lecce, Pres. Petrelli – Rel. Evangelista | 28.03.2024 | n.273

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ammortamento-alla-francese-non-provoca-alcun-fenomeno-anatocistico-nel-conteggio-degli-interessi

AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON È CONNOTATO DA ANATOCISMO INTRINSECO, NEMMENO NEL CONTESTO DELLA C.D. RATA COMPOSTA

GLI INTERESSI VENGONO CALCOLATI SOLO SUL CAPITALE RESIDUO SENZA ALCUNA CAPITALIZZAZIONE DI QUELLI GIÀ CORRISPOSTI

Sentenza | Tribunale di Monza, Giudice Caterina Rizzotto | 02.05.2023 | n.1050

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ammortamento-alla-francese-non-e-connotato-da-anatocismo-intrinseco-nemmeno-nel-contesto-della-c-d-rata-composta

AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON SI CONFIGURANO ANATOCISMO E USURA

OGNI RATA DETERMINA UNICAMENTE IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI DOVUTI PER IL PERIODO CUI LA RATA STESSA SI RIFERISCE

Sentenza | Tribunale di Avellino, Giudice Maria Cristina Rizzi | 18.11.2022 | n.1750

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ammortamento-alla-francese-non-si-configurano-anatocismo-e-usura

MUTUO: IL PIANO DI AMMORTAMENTO C.D. ALLA FRANCESE SODDISFA IL REQUISITO DELLA DETERMINATEZZA O DETERMINABILITÀ

LE DIFFERENZE CON IL PIANO DI AMMORTAMENTO C.D. “ALL’ITALIANA”

Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Simona Di Paolo | 09.01.2023 | n.1

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-il-piano-di-ammortamento-c-d-alla-francese-soddisfa-il-requisito-della-determinatezza-o-determinabilita

PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON VIOLA IL DIVIETO DI ANATOCISMO

INTERESSI SEMPRE CALCOLATI SOLO SU QUOTA CAPITALE

Ordinanza | Tribunale di Cosenza, Giudice Claudia Pingitore | 09.03.2022 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/piano-di-ammortamento-alla-francese-non-viola-il-divieto-di-anatocismo

MUTUO: IL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON REALIZZA ANATOCISMO

IL CALCOLO VIENE EFFETTUATO SULLA QUOTA CAPITALE PER OGNI SINGOLA RATA

Sentenza | Tribunale di Trapani, Giudice Daniela Galazzi | 24.01.2022 | n.82

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-il-piano-di-ammortamento-alla-francese-non-realizza-anatocismo-2

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