MUTUO FONDIARIO: il limite di finanziabilità è un elemento meramente specificativo o integrativo del contratto, fissato dall’Autorità di vigilanza
Pubblicato il da Avv. Guendalina Gais
In materia di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto contrattuale, fissato dall’Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell’ambito della c.d. “vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Napoli, Giudice Giuseppe Fiengo con la sentenza n. 7060 del 15 luglio 2024.
Accadeva che due mutuatari citavano in giudizio la banca con la quale aveva sottoscritto un contratto di mutuo fondiario, chiedendone la declaratoria di nullità per superamento dei limiti di finanziabilità ex art. 38 TUB.
Tale domanda era ritenuta dal Giudice infondata affermando che, nel dirimere un contrasto giurisprudenziale emerso (anche in seno alla Suprema Corte) in ordine alle conseguenze del superamento della soglia di finanziabilità, le Sezioni Unite, nella pronuncia n. 33719/2022, avevano affermato che il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto contrattuale la cui violazione è insuscettibile di determinare la nullità del contratto.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale rigettava le domande proposte dagli attori, con condanna dei mutuatari al pagamento, in solido, in favore della banca, delle spese del giudizio.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO FONDIARIO: IL LIMITE DI FINANZIABILITÀ NON È ELEMENTO ESSENZIALE DEL CONTENUTO DEL CONTRATTO
LA VIOLAZIONE È INSUSCETTIBILE DI DETERMINARE LA NULLITÀ DEL FINANZIAMENTO
Ordinanza | Cass. civ., Sez. I, Pres. Cristiano – Rel. Fidanzia | 22.05.2023 | n.14000
MUTUO FONDIARIO: LE SS.UU. ESCLUDONO LA NULLITÀ PER VIOLAZIONE DEL LIMITE DI FINANZIABILITÀ
IL SOVRAFINANZIAMENTO NON VIOLA NORME IMPERATIVE
Sentenza | Corte di Cassazione a SS.UU., Pres. Raimondi – Rel. La Morgese | 16.11.2022 | n.33719
MUTUO FONDIARIO: VA PROVATO IL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI FINANZIABILITÀ IMPOSTO EX ART. 38 TUB
LA PRODUZIONE DA PARTE DELLA BANCA DELLA PERIZIA È PRECLUSIVA DI UN APPOSITO APPROFONDIMENTO PERITALE
Sentenza | Tribunale di Trapani, Giud. Arianna Lo Vasco | 14.03.2022 | n.256
LE FIDEIUSSIONI PRESTATE DA SOCIETÀ SEMPLICI O DA PERSONE FISICHE SONO IRRILEVANTI
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Scotti – Rel. Fidanzia | 04.04.2022 | n.10788
LA NORMA È RICONDUCIBILE AD UN INTERESSE PUBBLICO SUPERIORE CIOÈ LA STABILITÀ DEL MERCATO ATTRAVERSO LA STABILITÀ DEL SINGOLO MUTUANTE
Sentenza | Cassazione civile, Sez. III, Pres. Vivaldi – Rel. De Stefano | 28.06.2019 | n.17439
NON SI APPLICA ANALOGICAMENTE L’ART. 654 CPC, CO. 2 STANTE L’ESENZIONE ART. 41, CO 1 TUB
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Fanticini | 06.04.2022 | n.11242