ISSN 2385-1376L’assunto che la garanzia prestata con l’atto di fideiussione illimitata del 1982 si sia estinta per prescrizione siccome divenuta inefficace dal 7.7.1992 per mancata indicazione dell’importo massimo garantito, stante l’apocrifia della sottoscrizione apposta sull’atto in data 30.6.1992 di fissazione del limite di lire 1.500.000.000, non è condivisibile: invero, il diritto del creditore nei confronti del fideiussore non sorge per effetto della mera stipulazione del contratto di garanzia, ma solo alla scadenza dell’obbligazione garantita, sicché il termine di prescrizione del diritto della banca di avvalersi della garanzia fideiussoria decorre dalla data in cui il debito garantito è divenuto esigibile, stante la natura tipicamente accessoria della fideiussione.
Tanto premesso, la fideiussione omnibus senza limitazione di importo stipulata nel 1982 è efficace non solo per i debiti verso la Banca sorti a carico del debitore principale prima del 7.7.1992, ma anche per quelli successivi, per effetto della comunicazione indirizzata alla Banca sottoscritta dal fideiussore, contenente la fissazione del limite massimo della garanzia fideiussoria pari ad euro 1.723.000,00, irrilevante essendo la mancanza della data atteso che il fideiussore ha inteso garantire nei limiti del suddetto importo tutte le obbligazioni già assunte o che, comunque, sarebbero state assunte in futuro.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Napoli, Pres. Caccese – Rel. Casaregola, con la sentenza n. 3446 del 8 maggio 2026, con la quale si è pronunciata nell’ambito di un contenzioso sorto a seguito dell’opposizione proposta da alcuni fideiussori avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca creditrice per il recupero di oltre sette milioni di euro derivanti da rapporti di conto corrente e finanziamenti concessi alla società debitrice principale.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONI – ABI: LA DISCIPLINA ANTITRUST NON SI APPLICA ALLE FIDEIUSSIONI SPECIFICHE
IL DIVIETO È RELATIVO SOLO PER I MODELLI-TIPO PREDISPOSTI PER LE GARANZIE C.D. OMNIBUS
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Carlo Bianchetti | 16.12.2024 | n.5211
LA PRESUNZIONE DI INTESA ANTICONCORRENZIALE NON SORGERÀ CON RIFERIMENTO A CLAUSOLE CONTRATTUALI CONVENUTE IN FIDEIUSSIONI SPECIFICHE
Sentenza | Tribunale di Milano, Pres. Illarietti – Rel. Tombesi | 19.06.2023 | n.5075
SI DEVE PROVARE LA PERSISTENZA DELL’ASSETTO ANTI-CONCORRENZIALE NEL MERCATO
Sentenza | Tribunale di Milano, Pres. Marangoni – Rel.Bellesi | 21.06.2023 | n.5120
FIDEIUSSIONE-ABI: L’ATTORE DEVE PROVARE IL NESSO DI DIPENDENZA RELATIVO A INTESE ANTICONCORRENZIALI
LA GENERICA DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA CON LA COMPARSA CONCLUSIONALE VA SANZIONATA CON LA CONDANNA PER LITE TEMERARIA
Sentenza | Tribunale di Rovigo, Giudice Federica Abiuso | 14.02.2022 | n.138
FIDEIUSSIONE-ABI: I CONTRATTI A VALLE DI INTESE ANTICONCORRENZIALI SONO PARZIALMENTE NULLI
L’INVALIDITÀ TRAVOLGE LE SOLE CLAUSOLE RIPRODUTTIVE DEGLI SCHEMI VIETATI
Sentenza | Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Pres.Raimondi-Rel.Valitutti | 30.12.2021 | n.41994
L’ATTORE DEVE PROVARE TUTTI GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FATTISPECIE D’ILLECITO CONCORRENZIALE
Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Federico Falfari | 28.01.2023 | n.82
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