MUTUO – ISC: ha funzione meramente informativa e non è assoggettabile alla disciplina ex art. 117, comma sesto, T.U.B.

Pubblicato il da Dott. Massimiliano Perna - aggiornato il

L’I.S.C., quale valore indicante il costo totale di una operazione di finanziamento ha una funzione tipicamente informativa e non risulta assoggettabile alla disposizione di cui all’art. 117, sesto comma, T.U.B., che fa riferimento alle diverse categorie dei “tassi”, “prezzi” o “condizioni”.

L’I.S.C. non può considerarsi un “tasso” al pari dei tassi d’interesse, posto che esso assume una funzione tipicamente informativa e non è di certo un prezzo o una condizione contrattuale.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Cagliari, Dott. Andrea Bernardino, con la sentenza n. 2724 del 04.10.2016.

Un mutuatario conveniva in giudizio la Banca e, lamentando l’applicazione da parte dell’Istituto di credito, nel corso di un rapporto di mutuo fondiario garantito da ipoteca intervenuto tra le parti, di interessi di mora usurari, nonché di un I.S.C. dichiarato, inferiore rispetto al T.A.E.G. concretamente applicato, con conseguente violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 117, sesto comma, T.U.B., chiedeva la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dalla convenuta.

In particolare, il Tribunale, in ordine alle censure sollevate dall’attore relativamente all’asserita violazione dell’art. 117, sesto comma, T.U.B., in ragione dell’applicazione di un I.S.C. difforme rispetto al T.A.E.G. concretamente applicato nel contratto, chiariva che la suddetta voce non appare assimilabile né alla categoria dei “tassi di interesse”, né a quelle dei “prezzi” o delle “condizioni”, menzionate dalla richiamata disciplina normativa, assolvendo quale valore indicante il costo totale di una operazione di finanziamento, ad una funziona eminentemente informativa.

Peraltro, il Giudice, rilevato che la perizia di parte era giunta a ravvisare una discrasia tra l’I.S.C. indicato in contratto ed il tasso effettivo annuo ivi indicato, per effetto dell’inclusione di oneri non rientranti nel calcolo del T.A.E.G., rigettava le domande di parte attrice, condannando il mutuatario alla rifusione delle spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti in materia, si veda:

MUTUO: L’OMESSA INDICAZIONE DELL’INDICATORE SINTETICO DI COSTO NON NE INFICIA LA VALIDITÀ

TANTO OVE DAL CONTENUTO NEGOZIALE SIA ALTRIMENTI DESUMIBILE IL COSTO FINANZIAMENTO

Ordinanza | Tribunale di Salerno, Dott. Alessandro Brancaccio | 31.01.2017 |

 

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