RICORSO PER CASSAZIONE: il precedente difensore non può più ritenersi “munito di procura” per le attestazioni di conformità
Pubblicato il da Avv. Viviana Villanova - aggiornato il
Nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale, l’attestazione di conformità della copia analogica predisposta per la S.C. (…) può essere redatta, la L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono, anche nel caso in cui allo stesso fosse stata conferita una procura speciale per quel singolo grado, sino a quando il cliente non conferisca il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione Pres. Travaglino Rel. Rossetti nell’ordinanza n. 6907 del 11 marzo 2020.