FALLIMENTO: il creditore può escutere il pegno anche in assenza di ammissione al passivo in via privilegiata
Pubblicato il da Avv. Raffaella Ascione - aggiornato il
Al verificarsi di un evento determinante l’escussione della garanzia, il creditore pignoratizio ha facoltà, anche in caso di apertura di una procedura di liquidazione, di procedere alla vendita delle attività finanziarie oggetto del pegno, trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del proprio credito. Tale vendita diretta non richiede il controllo preventivo del Tribunale e prescinde pertanto dall’ammissione al passivo fallimentare con privilegio del credito garantito.
Questo il principio affermato dal Tribunale di Brescia, Pres. Sabbadini – Rel. Busato, con ordinanza depositata in data 27.01.2015.
Nel caso in esame, il Tribunale, in accoglimento di ricorso ex art. 700 c.p.c., ordinava alla Banca la restituzione di alcune azioni, detenute a titolo di pegno, di proprietà di società poi dichiarata fallita. Tale provvedimento veniva disposto dal Tribunale in considerazione dell’ammissione al passivo fallimentare del credito della Banca in via chirografaria e della conseguenziale impossibilità per il creditore pignoratizio, ex art. 53 l.f., di realizzare il proprio credito in assenza di ammissione al passivo senza privilegio.
Avverso tale provvedimento proponeva reclamo la Banca, ponendo a fondamento delle proprie doglianze l’errata interpretazione ed applicazione dell’art. 4 D. Lgs. 170/2004, attuativo della direttiva comunitaria n. 47/2002.
Si costituiva in giudizio il Fallimento, il quale concludeva per il rigetto del reclamo, deducendo che la richiamata normativa non risultasse in contrasto con il disposto dell’art. 53 l.f., in forza del quale la vendita diretta delle attività finanziarie oggetto di pegno risulta condizionata all’ammissione al passivo fallimentare con privilegio del credito garantito da pegno.
Il Tribunale adito, nel disporre la revoca del provvedimento ex art. 700 relativamente alla parte in cui ordinava alla Banca la consegna immediata al Fallimento delle azioni, ha in effetti proposto un’interpretazione del succitato art. 4 D. Lgs. 170/2004, favorevole alle ragioni creditorie della Banca reclamante. La norma in esame, invero, statuisce che “al verificarsi di un evento determinante l’escussione della garanzia, il creditore pignoratizio ha facoltà, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione, di procedere, osservando le formalità previste nel contratto: a) alla vendita delle attività finanziarie oggetto del pegno, trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del proprio credito, fino a concorrenza del valore dell’obbligazione garantita”. Statuizioni, queste, da correlare a quelle di cui all’art. 4 comma quarto, lettera b) della direttiva comunitaria n. 47/2002, che inequivocabilmente dispone che “le modalità di realizzo della garanzia finanziaria non prescrivono l’obbligo che le condizioni di realizzo siano approvate da un Tribunale, un pubblico ufficiale o altra persona”.
Dovendosi dunque interpretare le norme in esame nel senso di escludere il controllo preventivo del Tribunale rispetto alla realizzazione della garanzia, il Tribunale ha pertanto ritenuto che – fatto salvo un eventuale controllo successivo – non operasse il vincolo di carattere generale di cui all’art. 53 l.f., rappresentato dalla preventiva ammissione al passivo fallimentare con privilegio del credito garantito.
Non sussistendo dunque il fumus di cui al reclamato provvedimento ex art. 700 c.p.c., il Tribunale di Brescia ha ritenuto che “salvo l’eventuale controllo a posteriori, il creditore pignoratizio potesse procedere alla realizzazione della garanzia anche in assenza della previa ammissione al passivo del proprio credito in via privilegiata”.
Per ulteriori approfondimenti sull’argomento, si rinvia al precedente contributo pubblicato in Rivista:
CONCORDATO PREVENTIVO: LA BANCA PUÒ ESCUTERE LA GARANZIA PIGNORATIZIA?
TERMINI E CONDIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL PEGNO
La banca ha la facoltà di escutere il pegno che risulti da scrittura avente data certa anteriore alla apertura della procedura di concordato preventivo, in ottemperanza all’art. 4 del Decreto Legislativo 21 maggio 2004 n. 170, in cui si deroga al divieto sancito dall’art. 168 L.F.
Ordinanza | Trib. Ravenna, dott. M. Vicini | 25.10.2014 |