FIDEIUSSIONI – ABI: la clausola di rinuncia ex art. 1957 c.c. non può essere indefinitamente considerata nulla.

Pubblicato il da Avv. Angela Ruocco - aggiornato il

FIDEIUSSIONI – ABI: la clausola di rinuncia ex art. 1957 c.c. non può essere indefinitamente considerata nulla.

Le nullità antitrust (parziale) delle pattuizioni di deroga all’art. 1957 c.c., presuppongono comunque una piena conformità (“coincidenza”) letterale di queste ultime rispetto alla formulazione dello schema ABI, poiché altrimenti la deroga alla norma in parola – possibile anche tacitamente – non potrebbe essere considerata espressione della medesima intesa anticoncorrenziale.

E’ irragionevole ritenere che una clausola altrimenti pienamente valida, come appunto la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., per il solo fatto che per un determinato periodo è stata predisposta dagli intermediari in attuazione o manifestazione di una riconosciuta intesa anticoncorrenziale, debba indefinitamente essere considerata nulla ossia, sostanzialmente, non possa più essere validamente pattuita, essendo invece necessaria ai fini della predetta nullità una prossimità temporale della pattuizione successiva rispetto all’accertamento dell’esistenza dell’intesa anticoncorrenziale.

Questo il principio espresso dal Tribunale di Lanciano, Giudice Giovanni Nappi, con la sentenza n. 417 del 22 novembre 2022.

Con  la pronuncia in parola è stata respinta l’opposizione proposta da alcuni fideiussori che eccepivano la nullità delle garanzie prestate per l’asserita violazione dell’intesa anticoncorrenziale.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

FIDEIUSSIONI ABI: L’EVENTUALE NULLITÀ PER VIOLAZIONE LEGGE ANTI-TRUST VA VERIFICATA IN CONCRETO.

NON È AMMISSIBILE INVOCARE AUTOMATISMI DI SORTA.

Sentenza | Corte di Appello di Torino, Pres. Cortese – Rel. Coccetti | 22.11.2022 | n.1230

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussioni-abi-leventuale-nullita-per-violazione-legge-anti-trust-va-verificata-in-concreto?swcfpc=1

FIDEIUSSIONE SCHEMA ABI: LA NULLITÀ DELLE CLAUSOLE NON TRAVOLGE L’INTERO CONTRATTO.

NON SI CONFIGURA LA DECADENZA EX ART. 1957 CC IN CASO DI ATTO STRAGIUDIZIALE.

Sentenza | Corte d’Appello di Milano, Pres. Meroni – Rel. Apostoliti | 24.11.2022 | n.3726

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-schema-abi-la-nullita-delle-clausole-non-travolge-lintero-contratto?swcfpc=1

FIDEIUSSIONE-ANTITRUST: LA NULLITÀ DELLE CLAUSOLE RIPRODUTTIVE LO SCHEMA ABI È PARZIALE.

DEVE ESSERE PROVATA CON MODULO PREDISPOSTO DALL’ABI NEL 2003.

Sentenza | Tribunale di Forlì, Giudice Maria Cecilia Branca | 24.02.2022 | n.190

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-antitrust-la-nullita-delle-clausole-riproduttive-lo-schema-abi-e-parziale?swcfpc=1

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