RIPETIZIONE INDEBITO: la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie di parte
Pubblicato il da Avv. Angela Ruocco
La CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l’onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all’onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell’art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l’accertamento dei propri diritti all’attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca dei fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Giudice Maria Rita Cuzzola, con la sentenza n. 861 del 27 settembre 2023, con la quale veniva respinta la domanda di ripetizione formulata nei confronti della banca convenuta, in quanto ritenuto non assolto l’onere probatorio ricadente sulla società attrice.
Secondo il Tribunale, infatti, la mancata produzione dei contratti di apertura dei conti corrente oggetto del giudizio e la mancata indicazione del periodo di conclusione degli stessi non consentiva di disporre alcuna consulenza tecnica d’ufficio.
Pertanto, non avendo parte attrice assolto all’onere della prova previsto ex art. 2697 c.c., la domanda è stata rigettata, con condanna al pagamento delle spese giudiziarie in favore di parte convenuta.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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