RIPETIZIONE INDEBITO: inammissibile se il conto risulta aperto al momento della proposizione della domanda
Pubblicato il da Avv. Maria Esposito
Procedimento patrocinato da DE SIMONE LAW FIRM
La domanda di ripetizione proposta con il conto aperto è inammissibile e resta inammissibile anche se il conto è stato chiuso in corso di causa, dovendo valutarsi la situazione al momento della proposizione della domanda, posto che la chiusura del rapporto è una condizione di ammissibilità della stessa.
Nei giudizi promossi dal “cliente” – correntista o mutuatario – per far valere la nullità di clausole contrattuali o l’illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz’altro sulla parte attrice innanzitutto l’onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l’onere di fornire la relativa prova. Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all’attore fornire la prova non solo dell’avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Chieti – Sez. distaccata di Ortona – Giudice Diana Genovese, con la sentenza n. 56 del 14 maggio 2020.
Una società ha convenuto un istituto di credito, con cui intratteneva un rapporto di conto corrente, al fine di ottenere la ripetizione delle somme indebitamente riscosse a titolo di interessi usurari.
La Banca si è costituita in giudizio chiedendo la declaratoria di nullità dell’atto introduttivo, l’improcedibilità della domanda per mancanza di un valido tentativo di mediazione, la declaratoria della prescrizione del diritto azionato nonché la declaratoria di inammissibilità della domanda in quanto il conto corrente era aperto al momento della domanda.
La causa è stata istruita a mezzo produzione documentale delle parti.
Il Giudice, investito del thema decidendum, ha rappresentato, preliminarmente, l’inammissibilità della domanda attorea in considerazione del fatto che il conto corrente era aperto al momento della proposizione della domanda.
In secondo luogo, il Giudice ha evidenziato, ribadendo principi ormai consolidati in giurisprudenza, che il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell’applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla Banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell’addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute – ha lo specifico onere di produrre, non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
Pertanto, nel caso di specie, la società attrice era, innanzitutto, gravata dell’onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente “nulle”.
Alla luce delle suesposte ragioni, il Giudice ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di ripetizione dell’indebito proposta dall’attrice e rigettato la domanda di accertamento, con contestuale condanna della stessa alla rifusione delle spese processuali in favore della banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INDEBITO SU CONTO CORRENTE: è onere del cliente provare l’esistenza del contratto di apertura di credito
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Sentenza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. De Chiara – Rel. Tricomi | 22.05.2020 | n.9462
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Sentenza | Tribunale di Ferrara, Giudice Maria Marta Cristoni | 29.01.2020 | n.43
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