LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ART. 268 CCII: si dichiara l’apertura qualora il debitore non abbia chiesto l’accesso alle procedure ex titolo IV CCII

Pubblicato il da Redazione

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ART. 268 CCII: si dichiara l’apertura qualora il debitore non abbia chiesto l’accesso alle procedure ex titolo IV CCII

Quando il debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento come definita dall’art. 2 lett. c) CC.II va aperta la procedura di liquidazione controllata ex art. 268 CCII ove il debitore non abbia proposto di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CC.II.

Questo è quanto affermato dal Tribunale di Napoli, Pres. Scoppa – Rel. Pugliese, nella sentenza del 26 febbraio 2025, con la quale:

1.ordina il deposito dei bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l’elenco dei creditori aggiornato entro 7 giorni;

2.assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 C.C.I.I.;

3.ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

4.dispone l’inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;

5.ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ART. 268 CCII: IL GIUDICE ORDINA LA CONSEGNA O IL RILASCIO DEI BENI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE

È INOPPONIBILE IL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE AL CREDITORE IPOTECARIO

Sentenza | Tribunale di Prato, Pres. Schiaretti – Rel. Capanna | 27.02.2025 | n.18

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/liquidazione-controllata-ex-art-268-ccii-il-giudice-ordina-la-consegna-o-il-rilascio-dei-beni-facenti-parte-del-patrimonio-del-debitore

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: NON È NECESSARIA L’ATTIVITÀ RISERVATA ALL’OCC IN CASO DI APERTURA SU ISTANZA DEL CREDITORE

È SUFFICIENTE CHE SIANO RISPETTATI I REQUISITI PREVISTI DAGLI ARTT. 268 E 269 CCII

Sentenza | Tribunale di Pescara, Pres. Bongrazio – Rel. Angelozzi | 31.10.2024 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/liquidazione-controllata-non-e-necessaria-lattivita-riservata-allocc-in-caso-di-apertura-su-istanza-del-creditore

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: IL CREDITORE FONDIARIO HA FACOLTÀ DI PROSEGUIRE L’AZIONE ESECUTIVA INDIVIDUALE INTRAPRESA NEI CONFRONTI DEL DEBITORE

L’ISTITUTO EX ART. 268 E SS CCII NON ESCLUDE L’OPERATIVITÀ DEL PRIVILEGIO PROCESSUALE EX ART.41 TUB

Ordinanza | Tribunale Torre Annunziata, Giudice Emanuela Musi | 14.03.2023 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/liquidazione-controllata-il-creditore-fondiario-ha-facolta-di-proseguire-lazione-esecutiva-individuale-intrapresa-nei-confronti-del-debitore

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: È AMMISSIBILE L’ISTANZA CONGIUNTA PER L’ACCESSO A UN’UNICA PROCEDURA DI TIPO FAMILIARE

IN CASO DI INDEBITAMENTO CHE COINVOLGE L’INTERO NUCLEO FAMILIARE E/O ALCUNI COMPONENTI DI ESSI

Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, Pres. Parisoli – Rel. Stanzani Maserati | 17.05.2023 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/liquidazione-controllata-e-ammissibile-listanza-congiunta-per-laccesso-a-ununica-procedura-di-tipo-familiare

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