LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ART. 268 CCII: il giudice ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio del debitore
Pubblicato il da Redazione
In materia di liquidazione controllata ex art. 268 CCII, con la sentenza di apertura il Giudice può ordinare la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio del debitore, anche se consistenti in immobili gravati da assegnazione a favore dell’ex-coniuge successiva all’iscrizione ipoteca volontaria.
Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è, infatti, inopponibile al creditore ipotecario in ragione della anteriorità delle ipoteche iscritte rispetto alla destinazione del bene.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Prato, Pres. Schiaretti – Rel. Capanna, con la sentenza n. 18 del 27.02.2025 ove ha disposto l’apertura della procedura con ordine di rilascio dei beni facenti parte del patrimonio del debitore.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
È SUFFICIENTE CHE SIANO RISPETTATI I REQUISITI PREVISTI DAGLI ARTT. 268 E 269 CCII
Sentenza | Tribunale di Pescara, Pres. Bongrazio – Rel. Angelozzi | 31.10.2024 |
L’ISTITUTO EX ART. 268 E SS CCII NON ESCLUDE L’OPERATIVITÀ DEL PRIVILEGIO PROCESSUALE EX ART.41 TUB
Ordinanza | Tribunale Torre Annunziata, Giudice Emanuela Musi | 14.03.2023 |
IN CASO DI INDEBITAMENTO CHE COINVOLGE L’INTERO NUCLEO FAMILIARE E/O ALCUNI COMPONENTI DI ESSI
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, Pres. Parisoli – Rel. Stanzani Maserati | 17.05.2023 |