LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: non è necessaria l’attività riservata all’OCC in caso di apertura su istanza del creditore
Pubblicato il da Redazione
In materia di procedura di liquidazione controllata, in caso di persona fisica che versi in stato di sovraindebitamento, con evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per far fronte ad esse, il Tribunale può accogliere la domanda del creditore, dichiarando aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio.
Nel caso in cui l’istanza di apertura sia presentata dal creditore, non è necessaria l’attività riservata dalla legge all’OCC.
Questo è la decisione emessa dal Tribunale di Pescara, Pres. Bongrazio – Rel. Angelozzi, con la sentenza del 31 ottobre 2024, con la quale è stata accolta la richiesta del creditore di apertura della liquidazione controllata in danno del debitore, dopo aver accertato il rispetto dei presupposti degli artt. 268 e 269 CCII.
Il Tribunale ha osservato che, in virtù del rinvio previsto dall’art. 65, co. 2, CCII, il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata è soggetto alla disciplina del procedimento unitario contenuta nel titolo III del Codice della crisi e, in particolare, a quella prevista per l’apertura della liquidazione giudiziale per quanto compatibile.
Infatti, tale richiamo si pone in linea con quanto previsto dall’art. 270, co. 5, CCII, a mente del quale “per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III”.
A norma dell’art. 270 CCII, il Tribunale può dichiarare aperta la liquidazione controllata solo dopo aver accertato il rispetto dei presupposti degli artt. 268 e 269 CCII
Dopo tale premessa è stata rilevata la sussistenza di tutti i presupposti per l’apertura della liquidazione controllata, in quanto:
- a) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che il debitore ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell’art. 27, co. 2 e 3, CC I in un Comune (Comune di Omissis) ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Pescara;
- b) il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- c) trattandosi di istanza presentata dal creditore, non è necessaria l’attività riservata dalla legge all’OCC;
- d) dalla documentazione acquisita emerge che il debitore versa in una situazione di conclamata insolvenza in quanto, a fronte del debito verso l’istante (pari ad oltre 2 milioni di euro, come da titoli giudiziali in atti, cfr. sentenza Tribunale Pesaro del 2019 e sentenza Corte di Appello del 2023) ed al debito di oltre euro 60.000,00, come da cartelle e avvisi in atti acquisiti dall’Agenzia delle Entrate.
Per tali ragioni, il Tribunale ha accolto il ricorso, dichiarando l’apertura della liquidazione controllata dopo aver rilevato la presenza dei seguenti presupposti:
- a) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che il debitore ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell’art. 27, co. 2 e 3, CC I in un Comune (Comune di Omissis) ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Pescara;
- b) il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- c) trattandosi di istanza presentata dal creditore, non è necessaria l’attività riservata dalla legge all’OCC.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PRESUPPOSTO È UNA ESPOSIZIONE DEBITORIA SUPERIORE A CINQUANTAMILA EURO RISULTANTE DAGLI ATTI DI ISTRUTTORIA
Sentenza | Tribunale di Siena, Pres. Serrao-Rel. Dell’Unto | 28.09.2023 | n.38
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: NON “BLOCCA” L’ESECUZIONE INDIVIDUALE DEL CREDITORE FONDIARIO
IL PRIVILEGIO PROCESSUALE EX ART. 41 TUB SI ESERCITA ANCHE NELL’AMBITO DELLA LIQUIDAZIONE DEL CONSUMATORE
Sentenza | Tribunale di Benevento, Pres. D’Orsi- Rel. Galasso | 24.11.2023 | n.57
L’ISTITUTO EX ART. 268 E SS CCII NON ESCLUDE L’OPERATIVITÀ DEL PRIVILEGIO PROCESSUALE EX ART.41 TUB
Ordinanza | Tribunale Torre Annunziata, Giudice Emanuela Musi | 14.03.2023 |
IN CASO DI INDEBITAMENTO CHE COINVOLGE L’INTERO NUCLEO FAMILIARE E/O ALCUNI COMPONENTI DI ESSI
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, Pres. Parisoli – Rel. Stanzani Maserati | 17.05.2023 |
IL CREDITORE FONDIARIO NON HA PIÙ IL VECCHIO PRIVILEGIO PROCESSUALE EX ART.51 L. FALL
Ordinanza | Tribunale di Ancona, Giudice Giuliana Filippello | 22.06.2023 |