LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ART. 268 CCII: il limite del reddito da escludere è di euro 1.300,00
Pubblicato il da Redazione
In materia di liquidazione controllata, qualora l’istanza sia presentata dal debitore persona fisica, possono essere sottratti dalla liquidazione i redditi del ricorrente sino all’importo mensile, con obbligo di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Trani, Pres. Rel. Giuseppe Rana, con la sentenza del13.11.2024, con la quale ha concesso l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore.
Nel caso di specie, il Tribunale rilevato che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del debitore ricorrente quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, possono essere sottratti dalla liquidazione i redditi del ricorrente sino all’importo mensile di euro 1300,00, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, ha disposto l’esclusione dalla liquidazione del reddito del ricorrente sino alla concorrenza del suddetto importo, con obbligo di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
È SUFFICIENTE CHE SIANO RISPETTATI I REQUISITI PREVISTI DAGLI ARTT. 268 E 269 CCII
Sentenza | Tribunale di Pescara, Pres. Bongrazio – Rel. Angelozzi | 31.10.2024 |
PRESUPPOSTO È UNA ESPOSIZIONE DEBITORIA SUPERIORE A CINQUANTAMILA EURO RISULTANTE DAGLI ATTI DI ISTRUTTORIA
Sentenza | Tribunale di Siena, Pres. Serrao-Rel. Dell’Unto | 28.09.2023 | n.38
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: NON “BLOCCA” L’ESECUZIONE INDIVIDUALE DEL CREDITORE FONDIARIO
IL PRIVILEGIO PROCESSUALE EX ART. 41 TUB SI ESERCITA ANCHE NELL’AMBITO DELLA LIQUIDAZIONE DEL CONSUMATORE
Sentenza | Tribunale di Benevento, Pres. D’Orsi- Rel. Galasso | 24.11.2023 | n.57
L’ISTITUTO EX ART. 268 E SS CCII NON ESCLUDE L’OPERATIVITÀ DEL PRIVILEGIO PROCESSUALE EX ART.41 TUB
Ordinanza | Tribunale Torre Annunziata, Giudice Emanuela Musi | 14.03.2023 |
IN CASO DI INDEBITAMENTO CHE COINVOLGE L’INTERO NUCLEO FAMILIARE E/O ALCUNI COMPONENTI DI ESSI
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, Pres. Parisoli – Rel. Stanzani Maserati | 17.05.2023 |
IL CREDITORE FONDIARIO NON HA PIÙ IL VECCHIO PRIVILEGIO PROCESSUALE EX ART.51 L. FALL
Ordinanza | Tribunale di Ancona, Giudice Giuliana Filippello | 22.06.2023 |