FIDEIUSSIONI ABI: la declaratoria di nullità non comporta la decadenza ex art. 1957
Pubblicato il da Avv. Paola Serpe
In tema di fideiussioni ABI in relazione all’eccezione di nullità derivata per conformità all’intesa anticoncorrenziale censurata dalla Banca d’Italia nel 2005, relativa alla nullità parziale delle clausole numero 2, 6, 8, non è sufficiente allegare e chiedere il rilievo della nullità delle predette clausole, ma deve essere anche specificamente e tempestivamente eccepita, nella prima difesa utile, la decadenza prevista dall’articolo 1957 c.c., nuovamente applicabile al contratto di fideiussione a fronte del rilevo da parte del giudice della nullità.
Tale eccezione, infatti, trattandosi di decadenza, non può essere rilevata dal giudice, ma solo dalla parte, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Vicenza, Giudice Davide Ciutto con la sentenza n. 414 del 27/02/2023.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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