FIDEIUSSIONE ABI – CLAUSOLA “A PRIMA RICHIESTA”: l’onere ex art. 1957 c.c. è soddisfatto con la richiesta stragiudiziale di pagamento
Pubblicato il da Avv. Paola Serpe - aggiornato il
La previsione in merito all’obbligo per il fideiussore di pagare “immediatamente, a semplice richiesta scritta” deve ragionevolmente essere interpretata quale legittima deroga (non totale ma) parziale all’art. 1957 c.c. con la conseguente possibilità di ritenere “sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale” (Cass., 26/09/2017, n. 22346).
La Suprema Corte, in effetti, nelle ipotesi di garanzie contenenti la clausola di pagamento a prima richiesta (siano esse fideiussioni o contratti autonomi di garanzia), ha evidenziato come l’eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all’art. 1957, comma 1, c.c., debba intendersi riferito -giusta l’applicazione del criterio ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c. – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione.
Al fine di evitare la decadenza di cui all’art. 1957 c.c. è quindi sufficiente la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l’adempimento subordinato all’esercizio di un’azione in giudizio.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Milano, Pres. Cassano Cicuto – Rel. Favarolo, con la sentenza n. 4965 del 14 giugno 2023.
Nel caso di specie, il Tribunale milanese è stato chiamato a pronunciarsi sull’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un’azienda agricola in persona dei soci rappresentanti in proprio e in qualità di fideiussori.
I debitori avevano proposto opposizione, invocando, tra le altre, la nullità delle clausole di rinuncia al rispetto del termine di cui all’art. 1957, comma 1, c.c. contenute nelle fideiussioni oggetto di causa, richiamando il noto orientamento delle Sezioni Unite sulla possibile “nullità anticoncorrenziale” (parziale) delle garanzie ABI, nonché l’intervenuta decadenza del creditore dal diritto di pretendere l’adempimento dei garanti, in considerazione del lasso di tempo trascorso tra la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, superiore ai sei mesi previsti dall’art. 1957 c.c..
La creditrice opposta si era costituita in giudizio deducendo l’infondatezza dei motivi di opposizione.
Il Tribunale ha ritenuto parzialmente fondata l’opposizione, considerando in parte nulla la fideiussione stipulata dagli opponenti, in quanto riproducente pedissequamente le tre clausole dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall’A.B.I. costituente intesa vietata in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
Alla nullità parziale della clausola della fideiussione, avente ad oggetto la deroga all’art. 1957 c.c., è conseguita la reviviscenza di tale disposizione, che imponeva alla banca di attivarsi nei confronti del debitore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale.
A tal uopo, il Collegio ha ritenuto, tuttavia, che il termine di decadenza previsto dall’art. 1957 c.c. non fosse spirato e ha affermato che la banca non fosse decaduta dalla facoltà di agire nei confronti dei fideiussori, poiché la medesima aveva inviato sia al debitore principale che ai garanti delle lettere recanti comunicazioni di recesso dai rapporti e contestuali richieste di pagamento, come era documentato dalle raccomandate in atti in ordine alla cui ricezione alcuna specifica contestazione era stata sollevata.
La garanzia in questione, infatti, conteneva l’obbligo di pagare “a semplice richiesta scritta”, sicché l’onere di “escussione” era stato soddisfatto, essendo sufficiente, a tal uopo, infatti che nel termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione, il creditore avesse avanzato una richiesta stragiudiziale di pagamento, senza necessità di un’azione giudiziale. Nella specie, dalla documentazione in atti, si evinceva come la Banca, con le lettere recanti la data del 12 febbraio 2013, avesse disposto “la revoca di tutte le facilitazioni concesse” alla società debitrice con contestuale espressa “intimazione a voler provvedere al pagamento” .
Questa richiesta stragiudiziale – indirizzata sia al debitore sia ai fideiussori e dagli stessi pacificamente ricevuta in data 19 febbraio 2013 – era stata avanzata contestualmente alla scadenza dell’obbligazione principale, quindi nel rispetto del termine semestrale, e ciò aveva impedito che maturasse la decadenza dal diritto di escutere la garanzia, ai sensi dell’art. 1957 c.c..
Il Tribunale, secondo le motivazioni sopra esposte, ha poi revocato il decreto ingiuntivo, ricalcolando le somme dovute, in quanto in parte non provate, ritenendo al contempo che la decadenza non fosse maturata e che dunque l’onere ai fini dell’escussione della garanzia a prima richiesta fosse stato stragiudizialmente soddisfatto.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONI ABI: LA DECLARATORIA DI NULLITÀ NON COMPORTA LA DECADENZA EX ART. 1957
IL MANCATO RISPETTO DEL TERMINE SEMESTRALE DEVE ESSERE SPECIFICAMENTE E TEMPESTIVAMENTE ECCEPITO
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