FALLIMENTO: la domanda di ammissione al passivo di un credito fondiario con prelazione ipotecaria può essere accolta anche se il bene non fa (ancora) parte della massa

Pubblicato il da Avv. Paola Serpe

FALLIMENTO: la domanda di ammissione al passivo di un credito fondiario con prelazione ipotecaria può essere accolta anche se il bene non fa (ancora) parte della massa

In materia fallimentare, la domanda di insinuazione al passivo di un credito fondiario con prelazione ipotecaria può essere accolta anche se il bene su cui grava la garanzia non fa attualmente parte dell’attivo fallimentare, purché siano indicate le oggettive ragioni della potenziale acquisibilità del bene alla procedura e sia descritto il bene su cui si intende far valere la prelazione. L’effettivo dispiegarsi della prelazione in sede di riparto resterà subordinato al caso di avvenuto recupero del bene in garanzia al compendio fallimentare (Cass. 26058/2017, Cass. 14960/2020, Cass. 5341/2019).

Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Rel. Cosmo Crolla, con l’ordinanza n. 3778 del 14 febbraio 2025.

LA VICENDA

Una Banca aveva depositato domanda tardiva di insinuazione al passivo del Fallimento, per un credito vantato in forza di un mutuo fondiario; la creditrice, in particolare, aveva promosso esecuzione individuale, sulla scorta del privilegio processuale ex art 41 TUB, ottenendo l’assegnazione delle somme.

Il Giudice Delegato rigettava la domanda in quanto l’istanza era “ultratardiva” e non era stato impugnato un precedente provvedimento di diniego di ammissione allo stato passivo.

La Banca proponeva opposizione allo stato passivo, la quale veniva accolta con decreto del Tribunale di Prato che disponeva l’ammissione del credito vantato dalla banca in collocazione privilegiata ipotecaria.

Il Fallimento proponeva ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi, contro cui la Banca si difendeva con controricorso.

Nel primo motivo denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 51, 52, 93, 96 comma 1, 101 L. Fall. e 41 D.Lgs. 385/1993: il ricorrente contestava l’argomentazione posta dal Tribunale a giustificazione della tardività della domanda di insinuazione allo stato passivo, in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, è ben possibile la proposizione della domanda di ammissione allo stato passivo in via privilegiata ipotecaria anche nell’ipotesi di momentanea mancata presenza del cespite nell’attivo fallimentare, essendo sufficiente in sede di verifica dello stato passivo l’accertamento del credito e della correlativa causa di prelazione, di tal che né il passaggio in giudicato della sentenza di revocatoria o il rientro del bene nella massa attiva, né le finalità di rendere definitiva l’assegnazione delle somme ottenute nel giudizio di esecuzione, erano da considerare fatti idonei a procrastinare l’accertamento del credito vantato dalla Banca oltre i termini previsti dall’art. 101 comma 1 L. Fall.

Tale motivo è stato accolto dalla Suprema Corte, la quale ha affermato che la giurisprudenza della Corte, a partire dalla pronuncia n. 26058/2017, ha costantemente ribadito il principio, già in passato enunciato per i privilegi speciali, secondo il quale ” al creditore che chiede di essere ammesso in rango ipotecario al passivo fallimentare è possibile riconoscere questa collocazione anche se il bene su cui grava la garanzia non faccia attualmente parte dell’attivo fallimentare. A tale riguardo occorre, tuttavia, secondo il disposto della L. Fall., art. 93 (nella versione introdotta dal D.Lgs. n. 5 del 2006), che la domanda di insinuazione indichi le oggettive ragioni della potenziale acquisibilità del bene alla procedura e descriva il bene su cui si intende far valere la prelazione. L’effettivo dispiegarsi della prelazione in sede di riparto resterà comunque subordinato al caso di avvenuto recupero del bene in garanzia al compendio fallimentare” (cfr. tra le tante Cass. 14960/2020 5341/2019).

Sulla base di queste argomentazioni, la Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ha dichiarato assorbiti gli altri e ha rinviato al Tribunale di Prato, in diversa composizione, per la regolamentazione delle spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

PRIVILEGIO FONDIARIO EX ART. 41 TUB: SI APPLICA ANCHE ALLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ED A QUELLA CONTROLLATA

ALCUNI SPUNTI DI RIFLESSIONE SUL RAPPORTO TRA L’ART. 41 TUB E LE PROCEDURE CONCORSUALI PREVISTE DAL CCII

Articolo Giuridico | 13.12.2024 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/privilegio-fondiario-ex-art-41-tub-si-applica-anche-alla-liquidazione-giudiziale-ed-a-quella-controllata

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ALLA SUPREMA CORTE IL QUESITO SE IL CREDITORE FONDIARIO POSSA PROSEGUIRE L’ESECUZIONE IMMOBILIARE IN COSTANZA DI UNA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO

Sentenza | Corte di Cassazione, Pre. Cristiano – Rel. Crolla | 19.08.2024 | n.22914

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/privilegio-fondiario-si-applica-anche-a-seguito-dellapertura-della-liquidazione-giudiziale-o-controllata

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CIÒ VALE PER I PROCESSI INSTAURATI DOPO IL 28 FEBBRAIO 2023

Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Rossi | 01.08.2023 | n.23482

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/espropriazione-forzata-immobiliare-la-domanda-di-sostituzione-esecutiva-ex-art-511-c-p-c-va-proposta-prima-delludienza-ex-art-596-c-p-c

PRIVILEGI FONDIARI: LA DISCIPLINA DEL CREDITO FONDIARIO NON PUÒ TROVARE APPLICAZIONE IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

IL CREDITORE FONDIARIO NON HA PIÙ IL VECCHIO PRIVILEGIO PROCESSUALE EX ART.51 L. FALL

Ordinanza | Tribunale di Ancona, Giudice Giuliana Filippello | 22.06.2023 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/privilegi-fondiari-la-disciplina-del-credito-fondiario-non-puo-trovare-applicazione-in-materia-di-liquidazione-giudiziale

PRIVILEGI PROCESSUALI DEL CREDITORE FONDIARIO E LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

NOTA CRITICA A ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI ANCONA DEL 22.06.2023, CHE RITIENE NON PIU’ APPLICABILI, IN CASO DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE, I PRIVILEGI PROCESSUALI EX ART. 41 TUB

Ordinanza | Tribunale di Ancona, Giudice Giuliana Filippello | 22.06.2023 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/privilegi-processuali-del-creditore-fondiario-e-liquidazione-giudiziale

PRIVILEGIO PROCESSUALE FONDIARIO: SI APPLICA ALLA SOLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E NON ANCHE A QUELLA CONTROLLATA

L’ART. 41 TUB HA CARATTERE ECCEZIONALE E NON È SUSCETTIBILE DI APPLICAZIONE ANALOGICA

Ordinanza | Tribunale di Verona, Giudice Attilio Burti | 20.12.2022 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/privilegio-processuale-fondiario-si-applica-alla-sola-liquidazione-giudiziale-e-non-anche-a-quella-controllata

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: NON “BLOCCA” L’ESECUZIONE INDIVIDUALE DEL CREDITORE FONDIARIO

IL PRIVILEGIO PROCESSUALE EX ART. 41 TUB SI ESERCITA ANCHE NELL’AMBITO DELLA LIQUIDAZIONE DEL CONSUMATORE

Sentenza | Tribunale di Benevento, Pres. D’Orsi- Rel. Galasso | 24.11.2023 | n.57

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/liquidazione-controllata-non-blocca-lesecuzione-individuale-del-creditore-fondiario

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: IL CREDITORE FONDIARIO HA FACOLTÀ DI PROSEGUIRE L’AZIONE ESECUTIVA INDIVIDUALE INTRAPRESA NEI CONFRONTI DEL DEBITORE

L’ISTITUTO EX ART. 268 E SS CCII NON ESCLUDE L’OPERATIVITÀ DEL PRIVILEGIO PROCESSUALE EX ART.41 TUB

Ordinanza | Tribunale Torre Annunziata, Giudice Emanuela Musi | 14.03.2023 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/liquidazione-controllata-il-creditore-fondiario-ha-facolta-di-proseguire-lazione-esecutiva-individuale-intrapresa-nei-confronti-del-debitore

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