PRIVILEGIO PROCESSUALE FONDIARIO: si applica alla sola liquidazione giudiziale e non anche a quella controllata

Pubblicato il da Avv. Guendalina Gais

PRIVILEGIO PROCESSUALE FONDIARIO: si applica alla sola liquidazione giudiziale e non anche a quella controllata

L’operatività del privilegio processuale fondiario di cui all’art. 41 TUB è limitata alla sola liquidazione giudiziale. Tale norma, derogando alla generale concorsualità nella liquidazione dell’attivo, ha carattere eccezionale e, pertanto, non è suscettibile di applicazione analogica. Il rinvio dell’art. 270, comma quinto, CCII all’art. 150 CCII che contiene l’inciso “salvo diversa disposizione di legge” non vale anche ad estendere le deroghe al principio della concorsualità al di fuori dei casi previsti dalle norme speciali e che la “diversa disposizione di legge” rispetto alla regola della concorsualità prevale soltanto limitatamente al caso da essa espressamente contemplato (ovvero la liquidazione giudiziale).

Questo il principio espresso dal Tribunale di Verona, Giudice Attilio Burti, con l’ordinanza del 20 dicembre 2022, che ha dichiarato l’improcedibilità dell’esecuzione forzata nonostante la presenza di un creditore fondiario dal momento che il privilegio collegato al credito è limitato dall’art. 41 TUB alla liquidazione giudiziale e non anche, come nel caso di specie, a quella controllata.

Essendo già intervenuta l’aggiudicazione, il Giudice dell’Esecuzione ha onerato il professionista delegato di predisporre, dopo l’incasso del saldo prezzo, la minuta del decreto di trasferimento e il custode di informare l’aggiudicatario del diritto di presentare istanza per conseguire la liberazione del bene, informando il Giudice stesso nonché il Delegato, in caso affermativo, prima della pronuncia del decreto di trasferimento.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA: INAPPLICABILE IL PRIVILEGIO EX ART. 41 TUB

VA RIGETTATA L’ISTANZA DI ASSEGNAZIONE PREVENTIVA DELLA SOMMA RICAVATA DA VENDITA DEL BENE PIGNORATO

Ordinanza | Tribunale Siena | 14.04.2020 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/liquidazione-coatta-amministrativa-inapplicabile-il-privilegio-ex-art-41-tub

PRIVILEGIO FONDIARIO EX ART.41 TUB: NON SI APPLICA AL GIUDIZIO DIVISIONALE ENDOESECUTIVO AUTONOMO RISPETTO AL PROCEDIMENTO ESECUTIVO

E’ UNA NORMA DI CARATTERE ECCEZIONALE, NON SUSCETTIBILI DI ESTENSIONE ANALOGICA

Sentenza | Tribunale di Mantova, Giudice Andrea Gibelli | 27.11.2019 | n.825

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/privilegio-fondiario-ex-art-41-tub-non-si-applica-al-giudizio-divisionale-endoesecutivo-che-autonomo-rispetto-al-procedimento-esecutivo

CREDITO FONDARIO: IL PRIVILEGIO PROCESSUALE NON OPERA NEI CONFRONTI DEL DEBITORE AMMESSO AL CONCORDATO PREVENTIVO

LA PROCEDURA ESECUTIVA VA SOSPESA SINO AL PASSAGGIO IN GIUDICATO DEL DECRETO DI OMOLOGA

Ordinanza | Tribunale di Avellino, Giudice Gaetano Gugliemo | 08.05.2018 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/credito-fondario-il-privilegio-processuale-non-opera-nei-confronti-del-debitore-ammesso-al-concordato-preventivo

PRIVILEGIO PROCESSUALE FONDIARIO: si applica alla sola liquidazione giudiziale e non anche a quella controllata - Ex Parte Creditoris