PRIVILEGI FONDIARI: la disciplina del credito fondiario non può trovare applicazione in materia di liquidazione giudiziale
Pubblicato il da Avv. Guendalina Gais
La disciplina del credito fondiario non può trovare applicazione in materia di liquidazione giudiziale per cui non è più operativo il privilegio processuale del creditore fondiario di poter agire o proseguire sui beni immobili con la procedura esecutiva.
Nell’ambito della liquidazione giudiziale, il credito fondiario può essere soddisfatto con tempistiche non superiori a quelle che caratterizzano le procedure esecutive individuali, per cui non vi è motivo, una volta aperta la liquidazione giudiziale, che la banca incassi le rendite degli immobili ipotecati a suo favore, ex art. 41 comma 3 T.U.B., ovvero continui a beneficiare ai sensi dell’art. 41 comma 4 T.U.B. del versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario/assegnatario dei beni, in via anticipata rispetto al progetto di distribuzione delle somme realizzate.
Infatti, il mantenimento dell’art 51 l. fall. nel CCII., il quale prevede un’eccezione al principio generale di improcedibilità delle azioni esecutive che si riferisce, oltre alle disposizioni che regolano il privilegio del credito fondiario, anche ad ogni possibile disciplina speciale di pari rango normativo, che deroghi a tale principio, non significa di per sé che si sia voluto confermare un privilegio processuale degli istituti di credito, in quanto si tratta di una norma che contiene una previsione di carattere generale di deroga parziale, precisando nel richiamare l’art. 151 comma 3 CCII, che anche i crediti esentati dal divieto di cui all’art. 150 CCII devono essere accertati nell’ambito della procedura concorsuale.
Inoltre, con l’entrata in vigore del nuovo CCII e in particolare dell’art. 369 volto a coordinare ed armonizzare la nuova disciplina della crisi di impresa e il T.U.B., è stato eliminato ogni riferimento alla legge fallimentare e al termine fallimento.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Ancona, Ufficio Esecuzioni Immobiliari, Giudice Giuliana Filippello, con la ordinanza del 22 giugno 2023 con la quale è stata rigettata l’opposizione di un creditore fondiario con conferma l’improcedibilità della presente procedura esecutiva.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OCCORRE IL SUPERAMENTO DI UNA DUPLICE CONDIZIONE: L’APPROVAZIONE DEI CREDITORI E L’OMOLOGAZIONE DAL TRIBUNALE
Ordinanza | Cass. civ., Sez. I, Pres. Cristiano – Rel. Mercolino | 03.01.2023 | n.43
L’ART. 168 CO. 3 L.FALL. IMPEDISCE CHE I CREDITORI SI ASSICURINO TITOLI DI PRELAZIONE IN PREGIUDIZIO AL BUON ESITO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE
Ordinanza | Cassazione civile, sez. I, Pres. Didone – Rel. Di Virgilio | 05.03.2019 | n.6381
NON TROVA APPLICAZIONE L’ART. 168 CO. 3 L. FALL.
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Cristiano – Rel. Campese | 08.07.2022 | n.21758
PER L’OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO RILEVA LA DATA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO E NON QUELLA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO
Sentenza | Cass. civ. Pres. Scaldaferri Rel. Amatore | 16.02.2022 | n.5090