LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ART. 268 CCII: il limite del reddito da escludere è di euro 1.300,00

Pubblicato il da Redazione

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ART. 268 CCII: il limite del reddito da escludere è di euro 1.300,00

In materia di liquidazione controllata, qualora l’istanza sia presentata dal debitore persona fisica, possono essere sottratti dalla liquidazione i redditi del ricorrente sino all’importo mensile, con obbligo di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura.

Questo è il principio espresso dal Tribunale di Trani, Pres. Rel. Giuseppe Rana, con la sentenza del13.11.2024, con la quale ha concesso l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore.

Nel caso di specie, il Tribunale rilevato che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del debitore ricorrente quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, possono essere sottratti dalla liquidazione i redditi del ricorrente sino all’importo mensile di euro 1300,00, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, ha disposto l’esclusione dalla liquidazione del reddito del ricorrente sino alla concorrenza del suddetto importo, con obbligo di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: NON È NECESSARIA L’ATTIVITÀ RISERVATA ALL’OCC IN CASO DI APERTURA SU ISTANZA DEL CREDITORE

È SUFFICIENTE CHE SIANO RISPETTATI I REQUISITI PREVISTI DAGLI ARTT. 268 E 269 CCII

Sentenza | Tribunale di Pescara, Pres. Bongrazio – Rel. Angelozzi | 31.10.2024 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/liquidazione-controllata-non-e-necessaria-lattivita-riservata-allocc-in-caso-di-apertura-su-istanza-del-creditore

 LIQUIDAZIONE CONTROLLATA-CODICE DELLA CRISI: ANCHE IL CREDITORE PUÒ CHIEDERE L’APERTURA DELLA PROCEDURA

PRESUPPOSTO È UNA ESPOSIZIONE DEBITORIA SUPERIORE A CINQUANTAMILA EURO RISULTANTE DAGLI ATTI DI ISTRUTTORIA

Sentenza | Tribunale di Siena, Pres. Serrao-Rel. Dell’Unto | 28.09.2023 | n.38

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/liquidazione-controllata-codice-della-crisi-anche-il-creditore-puo-chiedere-lapertura-della-procedura

 LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: NON “BLOCCA” L’ESECUZIONE INDIVIDUALE DEL CREDITORE FONDIARIO

IL PRIVILEGIO PROCESSUALE EX ART. 41 TUB SI ESERCITA ANCHE NELL’AMBITO DELLA LIQUIDAZIONE DEL CONSUMATORE

Sentenza | Tribunale di Benevento, Pres. D’Orsi- Rel. Galasso | 24.11.2023 | n.57

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/liquidazione-controllata-non-blocca-lesecuzione-individuale-del-creditore-fondiario

 LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: IL CREDITORE FONDIARIO HA FACOLTÀ DI PROSEGUIRE L’AZIONE ESECUTIVA INDIVIDUALE INTRAPRESA NEI CONFRONTI DEL DEBITORE

L’ISTITUTO EX ART. 268 E SS CCII NON ESCLUDE L’OPERATIVITÀ DEL PRIVILEGIO PROCESSUALE EX ART.41 TUB

Ordinanza | Tribunale Torre Annunziata, Giudice Emanuela Musi | 14.03.2023 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/liquidazione-controllata-il-creditore-fondiario-ha-facolta-di-proseguire-lazione-esecutiva-individuale-intrapresa-nei-confronti-del-debitore

 LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: È AMMISSIBILE L’ISTANZA CONGIUNTA PER L’ACCESSO A UN’UNICA PROCEDURA DI TIPO FAMILIARE

IN CASO DI INDEBITAMENTO CHE COINVOLGE L’INTERO NUCLEO FAMILIARE E/O ALCUNI COMPONENTI DI ESSI

Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, Pres. Parisoli – Rel. Stanzani Maserati | 17.05.2023 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/liquidazione-controllata-e-ammissibile-listanza-congiunta-per-laccesso-a-ununica-procedura-di-tipo-familiare

  PRIVILEGI FONDIARI: LA DISCIPLINA DEL CREDITO FONDIARIO NON PUÒ TROVARE APPLICAZIONE IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

IL CREDITORE FONDIARIO NON HA PIÙ IL VECCHIO PRIVILEGIO PROCESSUALE EX ART.51 L. FALL

Ordinanza | Tribunale di Ancona, Giudice Giuliana Filippello | 22.06.2023 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/privilegi-fondiari-la-disciplina-del-credito-fondiario-non-puo-trovare-applicazione-in-materia-di-liquidazione-giudiziale

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