CREDITO A CONSUMO: le istanze del creditore in danno del “fideiussore” devono essere esperite necessariamente con domanda giudiziale e non con atto stragiudiziale
Pubblicato il da Avv. Lucia Cocozza
Provvedimento segnalato dall’Avv. Stefania Di Stefani del foro di Roma
In materia di credito a consumo, nel nostro ordinamento non è rinvenibile la figura del “coobbligato”, la quale per giurisprudenza costante è invece riconducibile a quella del fideiussore espressamente prevista dal c.c. (art. 1936 e ss.) e quindi soggetta alla disciplina di cui alla medesima e, pertanto, anche al disposto dell’art. 1957 c.c.
Le istanze del creditore nei confronti del “fideiussore” devono essere esperite necessariamente a mezzo di domanda giudiziale e non con atto stragiudiziale.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Erminio Colazingari, con la sentenza n. 17910 del 6 dicembre 2023.
Accadeva che il debitore proponeva opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli su richiesta del creditore, eccependo la carenza di legittimazione passiva e la decadenza del creditore, ai sensi dell’art. 1957 c.c. in merito al contratto di credito al consumo che costituiva il titolo del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale riteneva fondata l’eccezione di decadenza ex art. 1957 cc, evidenziando che la parte opposta non aveva esperito né aveva “coltivato” alcuna azione giudiziale per il recupero del credito nei confronti di parte opponente nel termine di cui all’art. 1957 c.c. Era quindi da ritenersi decaduta dall’espletamento di ogni azione giudiziale nei confronti del “garante” per la tutela del credito di cui era causa.
L’unica azione giudiziale proposta da parte opposta nei confronti di parte opponente era rappresentata dal ricorso per decreto ingiuntivo, il quale era stato depositato (e successivamente emesso) solamente nel 2019, ben oltre il termine di cui all’art. 1957 c.c., trattandosi di un credito divenuto esigibile già nel 2012, così dimostrandosi la fondatezza dell’eccezione sollevata dall’opponente.
Accertata e dichiarata la decadenza della garanzia prestata per decorrenza del termine di cui all’art. 1957 c.c. il giudice revocava il decreto ingiuntivo opposto, con condanna di parte opposta alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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