VENDITA FORZATA: il termine per il versamento del prezzo dell’aggiudicatario è perentorio e non derogabile

Pubblicato il da Avv. Guendalina Gais

VENDITA FORZATA: il termine per il versamento del prezzo dell’aggiudicatario è perentorio e non derogabile

In tema di espropriazione forzata immobiliare, è valida la vendita senza incanto qualora l’aggiudicatario del bene versi il saldo prezzo nel termine – diverso e maggiore rispetto a quello originariamente fissato nell’ordinanza ex art. 569 cod. proc. civ. – successivamente stabilito dal giudice dell’esecuzione, con provvedimento generale modificativo delle condizioni di svolgimento di tutte le vendite forzate dell’ufficio, che sia stato emesso prima dell’esperimento di vendita e pubblicizzato nelle forme di cui all’art. 490 cod. proc. civ.”

Il termine per il versamento del prezzo perentorio e, pertanto, non prorogabile e ciò al fine di mantenere, nel corso dell’intero procedimento, l’uguaglianza e la parità tra tutti i partecipanti alla gara nonché l’affidamento di ognuno di loro sull’una e sull’altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte.

Questo è il principio espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Fernando Scolaro, con l’ordinanza del 20 febbraio 2024, con la quale è stata rigettata l’istanza di proroga di almeno 60 giorni per il versamento del saldo prezzo in tema di vendita forzata.

Il rigetto è stato motivato dal Tribunale sul rilievo per il quale la proroga avrebbe comportato una alterazione delle condizioni iniziali del subprocedimento di vendita, condizioni da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti, vale a dire del pubblico di cui era stata sollecitata la partecipazione alla vendita forzata.

Del resto, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di qualificare perentorio il termine per il versamento del prezzo e, pertanto, non prorogabile e tale soluzione, pur in difetto di espressa previsione normativa, è stata imposta dalla necessaria immutabilità delle iniziali condizioni della fase di vendita, condizioni finalizzate a mantenere, nel corso dell’intero procedimento, l’uguaglianza e la parità tra tutti i partecipanti alla gara; nonché l’affidamento di ognuno di loro sull’una e sull’altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte (Cass., 29 maggio 2015, n. 11171).

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

VERSAMENTO DEL SALDO PREZZO: IMPROROGABILE IL TERMINE FISSATO NELL’ORDINANZA DI VENDITA

LE CONDIZIONI CHE REGOLANO IL SUBPROCEDIMENTO DI VENDITA SONO INDEROGABILI PER GARANTIRE L’UGUAGLIANZA E LA PARITÀ TRA TUTTI I POTENZIALI PARTECIPANTI ALLA GARA

Articolo Giuridico | Il Mattino, Legalmente | 18.03.2018 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/versamento-del-saldo-prezzo-improrogabile-il-termine-fissato-nellordinanza-di-vendita

ASTE GIUDIZIARIE: IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL SALDO PREZZO NON È SOGGETTO A SOSPENSIONE FERIALE

NON È UN TERMINE DI NATURA PROCESSUALE

Ordinanza | Tribunale di Torre Annunziata, Giudice Anna Maria Diana | 24.07.2020 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/aste-giudiziarie-il-termine-per-il-versamento-del-saldo-prezzo-non-e-soggetto-a-sospensione-feriale

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