USURA: onere di parte attrice allegare i decreti ministeriali che fissano il TEGM
Pubblicato il da Avv. Maria Rosaria Benedetta Amelio
In merito alla contestazione in giudizio di usurarietà degli interessi applicati dalla Banca mutuante, la mancata produzione in giudizio dei decreti ministeriali rilevanti per la determinazione del TEGM, a sua volta necessario per la determinazione del tasso soglia, impedisce al giudicante l’accertamento (mediante consulenza tecnica contabile) della fondatezza o meno dell’eccezione di usurarietà: va, infatti, richiamato l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità e condiviso da quella di merito, circa la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali con i quali trimestralmente viene stabilito il tasso medio ai fini del calcolo del tasso soglia, oltre il quale l’interesse assume natura usuraria e la conseguente impossibilità di applicare ad essi il principio “iura novit curia” di cui all’articolo 113 del codice di procedura civile.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato, con la sentenza n. 949 del 16 settembre 2021.
Nella fattispecie de qua, è accaduto che una mutuataria agiva in danno della Banca mutuante, onde sentir accertare l’applicazione di interessi usurari al contratto di finanziamento fondiario tra le stesse stipulato.
Costituitasi la Banca convenuta, la stessa rigettava tutte le pretese attoree, chiedendo, tra l’altro, la condanna di parte attrice per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Il Giudice di merito, chiamato a dirimere la controversia, ha rilevato l’impossibilità di accertare l’usurarietà dei tassi lamentata da parte attrice, stante la mancata allegazione dei decreti ministeriali che trimestralmente fissano il tasso medio ai fini del calcolo del tasso soglia, oltre il quale l’interesse si presume usurario.
Segnatamente, viene richiamato l’indirizzo ormai consolidatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità che esclude l’applicabilità in casi analoghi del principio iura novit curia, potendo lo stesso trovare applicazione esclusivamente avuto riguardo alle fonti del diritto in senso oggettivo e non ad atti meramente amministrativi, quali sono i decreti ministeriali richiamati nel caso di specie.
Infine, il Giudice ha avuto modo di chiarire che tale onere gravante sulla parte che lamenta l’usurarietà in concreto dei tassi applicati non ammette surrogazione e, dunque, ai fini della prova, in giudizio, non saranno ritenuti sufficienti atti equipollenti (come ad es. i comunicati stampa della Banca d’Italia).
Per tali ragioni, il Giudice ha rigettato le pretese attoree, con condanna di parte attrice al pagamento della metà delle spese di lite, compensando la restante parte.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: LA MANCATA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEI DECRETI MINISTERIALI NE IMPEDISCE L’ACCERTAMENTO
TALE DEFICIT NON PUÒ ESSERE COLMATO ALLEGANDO ATTI EQUIPOLLENTI (ES. COMUNICATI STAMPA DELLA BANCA D’ITALIA).
Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato | 19.05.2021 | n.564
USURA: LA PARTE CHE CONTESTA LA VIOLAZIONE DEL TASSO SOGLIA DEVE PRODURRE I DECRETI MINISTERIALI
TALI ATTI SONO SOTTRATTI AL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA E RIENTRANO TRA GLI ELEMENTI CHE LA PARTE DEVE ALLEGARE
Sentenza | Tribunale di Civitavecchia, Giudice Alessandra Dominici | 02.10.2019 | n.1371
USURA BANCARIA: SI POSSONO ACQUISIRE D’UFFICIO I DECRETI MINISTERIALI RECANTI I TASSI SOGLIA, ANCHE TRAMITE CTU
IL GIUDICE DI MERITO HA UN POTERE-DOVERE DI ACQUISIZIONE
Ordinanza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Travaglino – Rel. Fiecconi | 13.05.2020 | n.8883