USURA: la mancata produzione in giudizio dei decreti ministeriali ne impedisce l’accertamento
Pubblicato il da Avv. Paola Serpe
In materia di usura, la mancata produzione in giudizio dei decreti ministeriali rilevanti per la determinazione del TEGM, necessario per la determinazione del tasso soglia, non consente al giudicante di accertare la fondatezza o meno dell’eccezione di usurarietà.
La mancata allegazione dei decreti che stabilivano, all’epoca della stipula del contratto, la soglia antiusura, non può essere superata con la produzione di atti equipollenti.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato, con la sentenza n. 564 del 19 maggio 2021.
È accaduto che due mutuatari convenivano in giudizio la Banca mutuante onde sentir accertare, tra l’altro, l’applicazione di interessi usurari.
Il Giudice investito della controversia ha escluso la possibilità di verificare nel merito l’effettivo superamento del tasso soglia, non avendo provveduto parte attrice a produrre in giudizio i decreti ministeriali rilevanti per la determinazione del TEGM.
In particolare, il giudicante aderisce all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale ha ribadito che in merito ai decreti ministeriali, i quali non sono configurabili come norme in senso oggettivo, non si applica il principio “iura novit curia”.
Conseguentemente, data l’applicazione esclusiva del principio suindicato alle disposizioni di natura sostanziale, non è possibile far riferimento ai decreti ministeriali rimasti estranei al giudizio, se non specificatamente prodotti da parte attrice.
Né, tantomeno, la mancata produzione della copia dei decreti ministeriali che stabilivano, all’epoca della stipula del contratto, la soglia antiusura può essere superata con la produzione di atti equipollenti.
Ad esempio, la produzione in giudizio dei comunicati stampa della Banca d’Italia non conduce a ritenere soddisfatto l’onere probatorio gravante sulla ricorrente. La copia dei decreti costituisce, infatti, elemento di prova essenziale della fattispecie, non altrimenti surrogabile.
Per tali ragioni, il Giudice ha rigettato la domanda e condannato le parti attrici alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: LA PARTE CHE CONTESTA LA VIOLAZIONE DEL TASSO SOGLIA DEVE PRODURRE I DECRETI MINISTERIALI
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