USURA: corrispettivi sempre dovuti in ipotesi di superamento della soglia per gli interessi moratori
Pubblicato il da Redazione
Massima a cura della dott.ssa Simona Mascellaro
In caso di superamento della soglia usura degli interessi moratori, quelli corrispettivi sono sempre dovuti, in quanto la conseguenza del superamento può essere l’azzeramento dei soli interessi di mora, senza conseguenze sui corrispettivi, stante la diversità strutturale e funzionale dei due tassi di interesse.
Tali modalità rispecchiano la differente natura dei due tassi, giacché l’interesse corrispettivo è espressione della fruttuosità del denaro, mentre quello di mora ha natura risarcitoria per l’inadempimento.
L’ISC non costituisce un “tasso di interesse” o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.
L’erronea indicazione dell’ISC/TAEG, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un’erronea rappresentazione del suo costo complessivo. Non è dunque possibile invocare la nullità quale conseguenza dell’errata indicazione dell’ISC, atteso che l’art. 117 TUB sanziona con la nullità le clausole contrattuali che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Trapani Giudice Gaetano Sole con la sentenza n. 430 del 19.05.2021.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA E TASSI DI MORA: NON È CORRETTO PARAMETRARLI A QUELLA DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI
BISOGNA APPLICARE LO SPREAD PER LA MORA
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Anna Giorgia Carbone | 04.11.2020 | n.6927
USURA BANCARIA: SEMPRE DOVUTI GLI INTERESSI CORRISPETTIVI
LA NULLITÀ DELLA CONVENZIONE RIGUARDANTE GLI INTERESSI DI MORA NON È RILEVANTE
Sentenza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Armano Rel. Cricenti | 20.05.2020 | n.9237
MUTUO: I.S.C. INTEGRA UN MERO INDICATORE DI COSTO AI FINI DELLA TRASPARENZA
NON PUÒ ESSERE CONSIDERATO QUALE ELEMENTO COSTITUTIVO DEL NEGOZIO, AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA PREDETTA SANZIONE EX ART. 117 T.U.B
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Angelica Castellani | 16.12.2020 | n.261