USURA – MUTUO: si valutano gli interessi moratori applicando la maggiorazione del 2,1%

Pubblicato il da Avv. Marco Eduardo Acampora - aggiornato il

USURA – MUTUO: si valutano gli interessi moratori applicando la maggiorazione del 2,1%

La verifica del rispetto della soglia usuraria, anche con riferimento agli interessi moratori e non solo ai corrispettivi, deve essere operata distintamente per ciascuna categoria di interessi, date la diversa natura e funzione degli stessi, riferiti a basi di calcolo differenti (il tasso corrispettivo si applica, infatti, al capitale residuo al fine di determinare la quota di interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata, nel caso in cui questa non sia pagata alla scadenza) ed in ragione del fatto che in ipotesi di applicazione degli interessi moratori questi ultimi si sostituiscono e non si sommano ai primi.

Questo il principio ribadito dal Tribunale di Roma, Giudice Laura Centofanti, con la sentenza n. 12233 del 10.06.2019.

Una mutuataria ha dedotto la nullità del contratto di mutuo intercorso con la banca, sul presupposto della indeterminabilità delle condizioni convenute e della assunta difformità dell’ISC (o TAEG) indicato in contratto con quello effettivamente applicato. L’istituto di credito ha contestato quanto eccepito dall’attrice.

In riferimento al secondo profilo, il Giudice non ha ritenuto condivisibile quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 27442 del 30/10/2018, nella cui massima si legge “E’ nullo il patto con il quale si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all’art. 2 della 1. n. 108 del 1996, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali e calcolato senza maggiorazioni o incrementi”.

Il Giudicante ritiene invece che debba essere perseguita, come stabilito da un’altra pronuncia della Suprema Corte (sentenza del 20 giugno 2018, n. 16303), l’esigenza di omogeneità e simmetria nel confronto delle condizioni praticate in concreto dagli Istituti di credito con i tassi soglia determinati nei decreti ministeriali sulla base delle rilevazioni del TEGM. In tale ottica la Banca d’Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio che prevede la maggiorazione dei TEG medi pubblicati nella misura di 2,1 punti percentuali, determinando poi la soglia su tale base e i decreti ministeriali che aggiornano i tassi soglia dispongono che gli intermediari verifichino l’usurarietà dei tassi applicati sui singoli contratti sulla base degli stessi criteri tecnici, forniti dalla Banca d’Italia attraverso le “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della Legge sull’usura”.

Alla stregua dei principi richiamati, il Tribunale di Roma, anche ai fini dell’individuazione del corretto parametro per la valutazione della usurarietà degli interessi moratori, ha ritenuto quindi legittimo operare la maggiorazione del TEGM, nella misura indicata dalla Banca d’Italia in quanto rilevata come valore contrattuale medio per i casi di ritardato pagamento e riportata nei decreti ministeriali, e procedere, quindi, all’individuazione della soglia sulla base di esso.

Per tali motivi, ha respinto la domanda della mutuataria e l’ha condannata al pagamento delle spese processuali.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

USURA – MUTUO: il tasso soglia si calcola applicando la maggioranza del 2,1%
Gli interessi moratori realizzano una liquidazione preventiva e forfetaria del danno risarcibile
Sentenza | Tribunale di Parma, Giudice Marco Vittoria | 03.06.2019 | n.823
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-mutuo-il-tasso-soglia-si-calcola-applicando-la-maggioranza-del-21

 

USURA – MUTUO: SI VALUTANO GLI INTERESSI MORATORI APPLICANDO LA MAGGIORAZIONE DEL 2,1%
LE CRITICHE ALLA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 27442/2018
Sentenza | Corte di Appello di Firenze, Pres. Riviello – Rel. Primavera | 07.03.2019 | n.534
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-mutuo-si-valutano-gli-interessi-moratori-applicando-la-maggiorazione-del-21

 

USURA: gli interessi moratori sono esclusi dal conteggio del TEGM
Ai fini della verifica occorre una simmetria fra i criteri di calcolo e le istruzioni della Banca d’Italia
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Marina Mangosi | 05.02.2019 | n.301
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-gli-interessi-moratori-sono-esclusi-dal-conteggio-del-tegm

 

 

USURA – MUTUO: si valutano gli interessi moratori applicando la maggiorazione del 2,1% - Ex Parte Creditoris