USURA – MUTUO: si valutano gli interessi moratori applicando la maggiorazione del 2,1%

Pubblicato il da Avv. Viviana Villanova - aggiornato il

USURA – MUTUO: si valutano gli interessi moratori applicando la maggiorazione del 2,1%

Provvedimento segnalato dall’Avv. Umberto Giannini del foro di Lucca

Per l’accertamento dell’usura nei mutui, si devono valutare anche gli interessi moratori, ma non operando una sommatoria bensì applicando la maggiorazione del 2,1% secondo quanto previsto dalla circolare 3/7/2013 della Banca d’Italia.

Questo il principio sancito dalla Corte d’Appello di Firenze, Pres. Riviello – Rel. Primavera, con la sentenza n. 534 del 07.03.2019.

Con atto di citazione, una società ha convenuto in giudizio, innanzi alla Corte di Appello, una banca avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Lucca che aveva respinto le domande di restituzione delle somme pagate in eccesso e di risarcimento del danno. Il mutuatario lamenta il fatto che, comparando il tasso mora pattuito pari al 6,52% con il tasso soglia, il mutuo è risultato affetto da usura genetica, per cui sarebbero indebitamente corrisposti ex art. 1815 c. 2 c.c. gli interessi corrisposti sul mutuo. La banca contesta l’appello evidenziando che, siccome nel TEGM non confluiscono gli interessi di mora, gli stessi non dovrebbero essere calcolati nel TAEG, per assicurare l’omogeneità delle grandezze a confronto ed invocando, in ipotesi, l’applicabilità della maggiorazione del 2,1%.

La sentenza della Corte d’Appello di Firenze aderisce a questa ipotesi e, allo stesso tempo, risulta interessante perché effettua una disamina – contestandola – della ordinanza della Corte di Cassazione n. 27442 del 30/10/2018, la quale sancisce invece che la verifica dell’usura debba estendersi agli interessi di mora in base al saggio rilevato ex art. 2 l. 108/96.

La Corte ha sostenuto che entrambe le tipologie di interessi costituiscono la remunerazione di un capitale di cui il creditore, volontariamente o involontariamente, non ha goduto e che “è infatti impossibile, in assenza di qualsiasi norma di legge in tal senso, pretendere che l’usurarieià degli interessi moratori vada accertata in base non al saggio rilevato ai sensi dell’art. 2 L. 108/96, ma in base ad un fantomatico tasso talora definito nella prassi di “mora-soglia”, ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso soglia“.

In tal modo viene, quindi, esclusa la possibilità di apportare una maggiorazione al tasso soglia per l’identificazione degli interessi di mora usurari, diversamente da quanto affermato dalla Banca d’Italia con la circolare del 2013. Di contro, le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 20/06/2018 n. 16303, hanno previsto che si debba comparare la commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata con la CMS soglia, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali, compensandosi, poi, l’importo della eventuale eccedente della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati” lo stesso dovrebbe dirsi per gli interessi di mora che hanno natura risarcitoria e non corrispettiva, avendo in sostanza le SS.UU. sancito il principio di omogeneità del confronto nella verifica dell’usura.

Dato che nel caso di specie il tasso di mora pattuito è inferiore al tasso soglia sommato ai 2,1%, non è ravvisabile usura oggettiva per cui, la Corte d’Appello ha ritenuto infondata, respingendola il gravame con compensazione delle spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA-MUTUO: IRRILEVANTI GLI INTERESSI MORATORI NEL CALCOLO DEL TEG
LA MORA RIGUARDA OPERAZIONI CON ANDAMENTO ANOMALO, NON DOVUTA AL MOMENTO DELL’EROGAZIONE DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Russo | 31.01.2019 | n.2274
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-mutuo-irrilevanti-gli-interessi-moratori-nel-calcolo-teg

USURA: È IL TEGM MAGGIORATO DI 2,1 PUNTI IL TASSO SOGLIA DI RIFERMENTO DEGLI INTERESSI MORATORI
L’OMESSA SPECIFICAZIONE DELL’INDICATORE SINTETICO DI COSTO NON INFICIAVA LA VALIDITÀ DEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Catania, Giudice Nicola La Mantia | 11.07.2018 | n.2948
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-e-il-tegm-maggiorato-di-21-punti-il-tasso-soglia-di-rifermento-degli-interessi-moratori

 

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