SPESE GIUDIZIALI: il valore della causa si determina in base al cumulo delle domande
Pubblicato il da Avv. Guendalina Gais - aggiornato il
Ai fini della liquidazione del compenso degli avvocati per l’attività giudiziale, il valore della causa deve essere determinato a norma del codice di procedura civile e quindi in applicazione degli artt. 10 e ss. c.p.c. Il giudice non può liquidare l’onorario di avvocato secondo le risultanze degli atti senza motivare gli importi. Il generico riferimento al valore della causa non consente, infatti, di individuare i dati presi in considerazione e il percorso argomentativo posto a base della decisione.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, II sez. civ., Pres. San Giorgio – Rel. Fortunato, con l’ordinanza n. 9378 del 21 maggio 2020.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
COMPENSO AVVOCATO: VALORE FORMALE “PETITUM” E VALORE EFFETTIVO CONTROVERSIA
IL GIUDICE PUÒ ADEGUARE L’IMPORTO IN RELAZIONE ALLA CONCRETA VALENZA ECONOMICA DELLA CAUSA
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ. – 2, Pres. Cosentino – Rel. Dongiacomo | 11.09.2020 | n.18942
OPPOSIZIONE A INGIUNZIONE COMPENSI AVVOCATO: AMMISSIBILE, ANCHE SE PROPOSTA ERRONEAMENTE, CON CITAZIONE
L’ATTO DEVE ESSERE NOTIFICATO ENTRO 40 GIORNI
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ. -2, Pres. D’Ascola – Rel. Tedesco | 01.06.2020 | n.10354
ASSOCIAZIONE DI PROFESSIONISTI AVVOCATI: CHI È LEGITTIMATO GIUDIZIALMENTE A RISCUOTERE IL COMPENSO?
SE IL LEGALE SVOLGE PERSONALMENTE UNA CAUSA, IL CLIENTE È TENUTO A VERSARE L’ONORARIO ALLO STESSO E NON ALLO STUDIO DI CUI FA PARTE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. II civ., Pres. San Giorgio – Rel. Fortunato | 29.04.2020 | n.8358