COMPENSO AVVOCATO: valore formale “petitum” e valore effettivo controversia

Pubblicato il da Avv. Marco Eduardo Acampora - aggiornato il

COMPENSO AVVOCATO: valore formale “petitum” e valore effettivo controversia

Nei rapporti tra avvocato e cliente, il giudice, ove ravvisi una manifesta sproporzione tra il formale “petitum” e l’effettivo valore della controversia, quale è desumibile dai sostanziali interessi in contrasto, gode di una generale facoltà discrezionale di adeguare la misura dell’onorario all’effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia. Nel caso della liquidazione degli onorari a carico del cliente, quindi, l’indagine, che di volta in volta il giudice di merito deve compiere, è quella di verificare l’attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l’importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all’effettivo valore della controversia.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, VI sez. civ. – 2, Pres. Cosentino – Rel. Dongiacomo, con l’ordinanza n. 18942 dell’11 settembre 2020.

Un avvocato aveva chiesto la condanna di un proprio cliente a pagargli il compenso dovuto per le prestazioni professionali rese in favore di quest’ultimo. Il cliente si opponeva e chiedeva il rigetto della domanda. Il Tribunale, anche se in parte, accoglieva le richieste del legale perché aveva dimostrato di avere svolto attività professionale in favore del convenuto in una controversia bancaria, precisando che, in assenza di accordo tra le parti, deve trovare applicazione quanto sancito dal decreto ministeriale n. 55/2014.

Ai fini della liquidazione del compenso dell’avvocato, visto che il giudizio aveva per oggetto il pagamento di somme, per il tribunale occorreva fare riferimento al valore della somma attribuita alla parte vincitrice, rientrante nello scaglione compreso tra 5.201,00 euro e 26.000,00 euro. In virtù dei suddetti parametri e ai valori medi previsti per la fase di studio della pratica per l’introduzione, trattazione, istruzione e decisione della causa il tribunale liquidava quindi all’avvocato la somma di 4.835,00 euro.

L’avvocato ha proposto ricorso in Cassazione eccependo che il suo compenso doveva essere determinato non in base alla somma riconosciuta alla parte vincitrice, ma al valore della domanda, così come sancito dall’art. 5, comma 2 del d.m n. 55/2014, rientrante nello scaglione che, da 52.001,00 arriva fino a 260.000,00 euro. Il comma 2 dell’art. 5 del dm n. 55/2014 dispone infatti che: “Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all’entità della domanda.”

La Suprema Corte accoglie il ricorso ritenendo che il Tribunale abbia violato l’art. 5 comma 2 del dm n. 55/2014 visto che ha tenuto conto, ai fini del compenso dovuto dal cliente, della somma attribuita alla parte vincitrice. Il principio fissato dall’art. 5 comma 2 primo periodo tuttavia non esclude, come si può desumere dalla seconda parte sempre del suddetto comma, che il giudice debba verificare che la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al valore effettivo della controversia, anche in ragione della misura dell’interesse economico perseguito dal cliente.

I Giudici di legittimità sanciscono quindi che il compenso dovuto dal cliente per le prestazioni rese dal professionista devono tenere conto del valore della domanda, salva la possibilità per il giudice di adeguare l’importo all’attività svolta se c’è sproporzione rispetto al valore della controversia.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

OPPOSIZIONE A INGIUNZIONE COMPENSI AVVOCATO: AMMISSIBILE, ANCHE SE PROPOSTA ERRONEAMENTE, CON CITAZIONE
L’ATTO DEVE ESSERE NOTIFICATO ENTRO 40 GIORNI
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ. -2, Pres. D’Ascola – Rel. Tedesco | 01.06.2020 | n.10354

ASSOCIAZIONE DI PROFESSIONISTI AVVOCATI: CHI È LEGITTIMATO GIUDIZIALMENTE A RISCUOTERE IL COMPENSO?
SE IL LEGALE SVOLGE PERSONALMENTE UNA CAUSA, IL CLIENTE È TENUTO A VERSARE L’ONORARIO ALLO STESSO E NON ALLO STUDIO DI CUI FA PARTE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. II civ., Pres. San Giorgio – Rel. Fortunato | 29.04.2020 | n.8358

SPESE PROCESSUALI: IL GIUDICE PUÒ DISCOSTARSI DAI VALORI MEDI FISSATI DAL D.M. 55/2014
DEVE DARNE, PERÒ, APPOSITA E SPECIFICA MOTIVAZIONE
Ordinanza | Corte di Cassazione, III sez. civ. Pres. Amendola – Rel. Dell’Utri | 23.04.2020 | n.8146

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