SPESE GIUDIZIALI: è ammesso ricorso in Cassazione solo nell’ipotesi di violazione del principio di soccombenza
Pubblicato il da Avv. Paola Serpe
In materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, e ciò vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione della materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Quando, pertanto, un giudizio sia stato definito con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere comprensiva, è ammissibile il ricorso per cassazione sul capo della decisione concernente le spese del giudizio soltanto se il suo oggetto sia limitato alla verifica della correttezza dell’attribuzione della qualità di soccombente, attraverso il riscontro dell’astratta fondatezza delle ragioni delle difese spiegate dal ricorrente per cassazione (Cass. Sez. 3, 14/07/2003, n. 10998).
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. II, Pres. Gorjan – Rel. Scarpa, con l’ordinanza n. 18128 del 31 agosto 2020.
E’ accaduto che la Corte d’Appello, chiamata a pronunciarsi sul gravame avanzato dall’impugnante contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale, ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla domanda originariamente avanzata.
La Corte ha rilevato, infatti, il difetto d’interesse delle parti ad ottenere una decisione nel merito, in quanto le canne fumarie oggetto di lite erano state regolarizzate in corso di causa, dichiarando cessata la materia del contendere e compensando le spese di lite tra le parti.
La Corte di Cassazione, adita dall’originaria parte attrice, ha avuto modo di chiarire i limiti di ammissibilità del vaglio di legittimità in ordine alla decisione del giudice di merito concernente le spese di lite.
In particolare, gli Ermellini hanno chiarito che laddove il giudice di merito dichiari cessata la materia del contendere, spetti al medesimo l’onere di deliberare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, sindacabile in Cassazione sol quando, siano enunciati motivi formalmente illogici o giuridicamente erronei.
In materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza, ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, e ciò vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione della materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Pertanto, laddove intervenga una sentenza che dichiari cessata la materia del contendere, il capo relativo alle spese giudiziali potrà essere impugnato solo nella misura in cui il vaglio concerna l’esatta qualifica di soccombente.
Alla luce di ciò, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
TALE PRINCIPIO SI APPLICA ANCHE NELL’IPOTESI DI RILEVANTE RIDUZIONE CON RICONOSCIMENTO DI UNA MINIMA SOMMA
Sentenza | Corte d’Appello L’Aquila Pres. Iannaccone – Rel. Cimini | 31.07.2021 | n.1092
LA CONCLUSIONE NON MUTA PER I GIUDIZI INIZIATI MEDIANTE DECRETO INGIUNTIVO
Sentenza | Cassazione civile, Sezione Terza, Pres. Carleo Rel. De Stefano | 12.05.2015 | n.9587