SPESE GIUDIZIALI: il creditore non può considerarsi soccombente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo se gli viene riconosciuto il credito inferiore

Pubblicato il da Avv. Angela Ruocco

SPESE GIUDIZIALI: il creditore non può considerarsi soccombente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo se gli viene riconosciuto il credito inferiore

La valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all’esito finale della lite anche nell’ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, anche se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può considerarsi soccombente.

Questo è il principio espresso dalla Corte d’Appello L’Aquila Pres. Iannaccone – Rel. Cimini, con la sentenza n. 1092 del 31.07.2020.

E’ accaduto che una Banca, dopo aver provveduto al licenziamento di un direttore di filiale per gravi inadempienze nell’esercizio del suo ruolo, ricorreva in via monitoria al fine di ottenere il pagamento dello scoperto che risultava dal conto corrente intestato all’ex direttore.

Quest’ultimo, congiuntamente al fideiussore, si opponeva al decreto ottenuto medio tempore dalla Banca, lamentando la mancata valutazione, nell’indicazione dell’ammontare dovuto, della parziale compensazione operata dall’Istituto ricorrente tra le somme dovute dal correntista e quelle da lui maturate a titolo di TFR.

Riconosciuto l’errore, il Tribunale revocava il decreto e condannava il correntista al pagamento del residuo prezzo.

Tale decisione veniva impugnata dall’ex direttore che, oltre a lamentare l’ingiustificata chiusura del conto corrente, si doleva della sua condanna al pagamento delle spese di lite, sostenendo una parziale, reciproca soccombenza delle parti.

La Corte di Appello, nel rigettare il gravame, ha chiarito che la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all’esito finale della lite anche nell’ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, anche se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può considerarsi soccombente.

Pertanto, il Tribunale, in virtù del richiamato principio della soccombenza, ha correttamente condannato gli  appellanti al pagamento delle spese processuali relative alla fase di cognizione piena.

Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

SPESE GIUDIZIALI: IL CREDITORE-APPELLANTE CHE SI È VISTO RICONOSCERE UNA SOMMA, NON È MAI SOCCOMBENTE

LA CONCLUSIONE NON MUTA PER I GIUDIZI INIZIATI MEDIANTE DECRETO INGIUNTIVO

Sentenza | Cassazione civile, Sezione Terza, Pres. Carleo – Rel. De Stefano | 12.05.2015 | n.9587

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