RIPETIZIONE INDEBITO: no alle scritture di raccordo

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Provvedimento segnalato dall’Avvocato Ascanio Amenduni del foro di Bari con nota di accompagnamento

Il correntista, oltre a dovere dedurre e dare prova della nullità delle pattuizioni, in virtù delle quali sono state addebitate le poste asseritamente non dovute, è onerato della prova di come si sia formato il saldo contestato ai sensi dell’art. 2697 c.c. In particolare, deve produrre tutti gli estratti conto, a far data dalla apertura del conto fino alla chiusura, in modo da consentire di accertare attraverso quali prelievi e versamenti sia emerso il saldo negativo oggetto di accertamento.

In mancanza degli estratti conto completi, non può farsi ricorso ad artifici contabili, demandati al CTU, consentendo a questi di creare delle c.d.‘scritture di raccordo’ tra l’ultimo estratto conto disponibile e il primo successivo disponibile, colmando così la lacuna.

Questo i principi espressi dal Tribunale di Trani, Giudice Luigi Mancini, con la sentenza n. 431 del 19 febbraio 2019.

E accaduto che una SOCIETÀ S.R.L. ed i suoi fideiussori hanno convenuto in giudizio la BANCA al fine di ottenere l’accertamento della nullità e/o invalidità, quantomeno parziale, e comunque l’inefficacia dei rapporti intercorsi, con restituzione delle somme indebitamente percepite.

La Banca si è opposta alla domanda, facendo rilevare che in una domanda di accertamento negativo del saldo di conto corrente il correntista, oltre a dovere dedurre e dare prova della nullità delle pattuizioni, in virtù delle quali sono state addebitate le poste asseritamente non dovute, è onerato della prova di come si sia formato il saldo contestato ai sensi dell’art. 2697 c.c. In particolare, deve produrre tutti gli estratti conto, a far data dalla apertura del conto fino alla chiusura, in modo da consentire di accertare attraverso quali prelievi e versamenti sia emerso il saldo negativo oggetto di accertamento.

Il Giudicante ha aderito alla tesi della Banca, osservando che a tale onere di produzione documentale deve ottemperare la parte che propone la domanda di accertamento, secondo la richiamata regola dell’art. 2697 c.c. che prevede che in caso di mancata produzione (totale o parziale) dei dati contabili, non può essere delegato al CTU di colmare la lacuna, atteso che il deposito dei dati contabili è pienamente eseguibile dal correntista in quanto  il cliente ha sempre la possibilità di richiedere la documentazione alla banca ai sensi dell’art. 119 TUB.. Non può farsi ricorso ad artifici contabili, demandati al CTU, consentendo a questi di creare delle c.d.‘scritture di raccordo’ tra l’ultimo estratto conto disponibile e il primo successivo disponibile, colmando così la lacuna .

Per tali ragioni il Tribunale ha rigettato le domande con condanna al pagamento delle spese.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributo pubblicati in Rivista:

RIPETIZIONE INDEBITO: AZIONE INAMMISSIBILE SE IL CONTRATTO È ANCORA IN CORSO

E’ POSSIBILE AGIRE PER IL MERO ACCERTAMENTO NEGATIVO

Sentenza | Tribunale di Foggia, Giudice Lidia del Monaco | 23.01.2019 | n.201

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-azione-inammissibile-se-il-contratto-e-ancora-in-corso

RIPETIZIONE INDEBITO: L’ATTORE HA L’ONERE DI ALLEGARE E PROVARE TUTTI I FATTI COSTITUTIVI DELL’AZIONE

È NECESSARIA LA PRODUZIONE DI TUTTI GLI ESTRATTI CONTO PER RICOSTRUIRE CORRETTAMENTE IL RAPPORTO CONTRATTUALE

Sentenza | Tribunale di Treviso, Giudice Francesca Vortali | 16.05.2018 | n.1012

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-lattore-ha-lonere-di-allegare-e-provare-tutti-i-fatti-costitutivi-dellazione

RIPETIZIONE INDEBITO: INCOMBE SUL CORRENTISTA L’ONERE DI PRODURRE GLI ESTRATTI CONTO

NON SI APPLICA IL SALDO “ZERO” IN CASO DI MANCANZA DELLA DOCUMENTAZIONE BANCARIA

Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Schirò, Rel. Tricomi | 21.12.2018 | n.33321

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-incombe-sul-correntista-lonere-di-produrre-gli-estratti-conto

INDEBITO SU CONTO CORRENTE: SPETTA AL CLIENTE PROVARE LA NATURA SOLUTORIA DELL’ANNOTAZIONE

LA RIMESSA RIPRISTINATORIA NON È MAI RIPETIBILE IN QUANTO NON INTEGRA UN PAGAMENTO IN SENSO GIURIDICO

Sentenza | Tribunale di Lagonegro, Giudice Carmela Abagnara | 05.12.2018 | n.200

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/indebito-su-conto-corrente-spetta-al-cliente-provare-la-natura-solutoria-dellannotazione

 

 

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