RIPETIZIONE INDEBITO: l’attore ha l’onere di allegare e provare tutti i fatti costitutivi dell’azione

Pubblicato il da Dott.ssa Federica Pugliese - aggiornato il

Nelle cause di ripetizione di somme indebitamente pagate in forza di clausole nulle contenute in un contratto di conto corrente bancario, chi agisce ha l’onere di allegare e provare tutti i fatti costitutivi della domanda, rappresentati non solo dall’inesistenza di un’idonea causa debendi, ma altresì dall’attribuzione patrimoniale di cui chiede la restituzione, “ripetibile è la somma pagata e non il debito di cui si predica l’illegittimità”.

La mancata indicazione dei pagamenti ripetibili, ed il difetto della loro prova comportano una violazione dell’onere di allegazione e di prova dei fatti costitutivi della domanda, cui deve conseguire il rigetto-della stessa per infondatezza.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Treviso, Giudice Francesca Vortali, con la sentenza n. 1012 del 16 maggio 2018.

Nella fattispecie processuale esaminata dei CLIENTI convenivano in giudizio una BANCA, con la quale avevano sottoscritto un contratto di conto corrente, al fine di far accertare l’indebita applicazione di interessi ultralegali e sopra soglia usura, capitalizzazione trimestrale degli interessi, cms e spese, per ottenere la condanna della BANCA alla restituzione di quanto illegittimamente addebitato in forza di clausole nulle, previa declaratoria della loro invalidità.

Si costituiva la BANCA, la quale, in via preliminare, eccepiva la prescrizione dei diritti vantati dagli attori e, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande formulate.

La BANCA, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., eccepiva altresì che tra le parti era intervenuta una transazione avente ad oggetto i rapporti dedotti nel giudizio.

Sulla questione il Tribunale di Treviso ha affermato che “nelle cause introdotte per la ripetizione di somme indebitamente pagate in forza di clausole nulle contenute in un contratto di conto corrente bancario, chi agisce ha l’onere di allegare e provare tutti i fatti costitutivi della domanda, rappresentati non solo dall’inesistenza di un’idonea causa debendi, ma altresì dall’attribuzione patrimoniale di cui chiede la restituzione (ripetibile è la somma pagata e non il debito di cui si predica l’illegittimità)”.

Nel caso di specie, pertanto, mancando l’indicazione dei pagamenti ripetibili, il difetto della loro prova comporta una violazione dell’onere di allegazione e di prova dei fatti costitutivi della domanda, essendo necessario il deposito degli estratti conto integrali dai quali emergano le rimesse effettuate, che vengono contabilizzate come accrediti.

Risultando, dunque, insufficiente la documentazione versata in atti, consistente nei soli estratti conto scalari e nei prospetti di riepilogo delle competenze, non fornendo precise indicazioni sui singoli pagamenti effettuati dal correntista, il Giudice ha rigettato la domanda, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

INDEBITO BANCARIO: IL CORRENTISTA CHE AGISCE IN GIUDIZIO DEVE FORNIRE LA PROVA DEGLI AVVENUTI PAGAMENTI

E’ ONERATO DI DOCUMENTARE L’ANDAMENTO DEL RAPPORTO CON LA PRODUZIONE DEGLI ESTRATTI CONTO

Ordinanza | Corte di Cassazione, sezione VI civile, Pres. Genovese – Rel. Falabella | 23.10.2017 | n.24948

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/indebito-bancario-il-correntista-che-agisce-in-giudizio-deve-fornire-la-prova-degli-avvenuti-pagamenti

RIPETIZIONE INDEBITO: CORRENTISTA ATTORE DEVE PROVARE LA CHIUSURA DEL CONTO

IN MANCANZA, LA DOMANDA VA RIGETTATA

Sentenza | Tribunale di Castrovillari, dott.ssa Valeria Castaldo | 16.02.2016 | n.54

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-correntista-attore-deve-provare-la-chiusura-del-conto

RIPETIZIONE INDEBITO: CRITERI DI RIPARTIZIONE DELL’ONERE DELLA PROVA TRA CLIENTE E BANCA

IL CORRENTISTA-ATTORE DEVE PRODURRE CONTRATTO ED ESTRATTI CONTO

Sentenza | Tribunale Cagliari, Est. Bernardino | 26.05.2015 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-criteri-di-ripartizione-dell-onere-della-prova-tra-cliente-e-banca

 

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