INDEBITO BANCARIO: il correntista che agisce in giudizio deve fornire la prova degli avvenuti pagamenti
Pubblicato il da Avv. Paola Serpe - aggiornato il
In tema di contratto di conto corrente bancario, il correntista che agisca per la ripetizione dell’indebito, tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, è onerato di documentare l’andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione.
Corte di Cassazione, sezione VI civile, Pres. Genovese – Rel. Falabella, n. 24948 del 23.10.2017
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
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