REVOCATORIA ORDINARIA: se l’alienazione è successiva al sorgere del credito è sufficiente la scienza del pregiudizio del creditore

Pubblicato il da Avv. Lucia Cocozza

REVOCATORIA ORDINARIA: se l’alienazione è successiva al sorgere del credito è sufficiente la scienza del pregiudizio del creditore

In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l’esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato.

Il presupposto oggettivo dell’azione revocatoria ordinaria (cd. “eventus damni”) ricorre non solo nel caso in cui l’atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l’onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.

Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Pres. Frasca – Rel. Scrima, con l’ordinanza n. 16221 del 18 giugno 2019.

Nel caso di specie gli Ermellini hanno confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l’inefficacia dell’atto di compravendita di un immobile stipulato dal debitore convenuto, il cui patrimonio immobiliare residuo risultava gravato da un fondo patrimoniale e da iscrizioni ipotecarie, reputando irrilevante che il credito sottostante a una di tali iscrizioni fosse stato contestato dal debitore medesimo, in seno ad un giudizio instaurato successivamente all’atto dispositivo.

Pertanto, in applicazione dei predetti principi, la Corte di Legittimità ha rigettato il gravame.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

AZIONE REVOCATORIA: INAMMISSIBILE PER “RENT TO BUY” MANCANDO DISPOSIZIONE PATRIMONIALE

SONO CONTRATTI A EFFETTI OBBLIGATORI CHE NON PRODUCONO EFFETTI TRASLATIVI

Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. De Chiara – Rel. Russo | 17.03.2023 | n.7876

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/azione-revocatoria-inammissibile-per-rent-to-buy-mancando-disposizione-patrimoniale

VENDITA CON OBBLIGO DI MANTENIMENTO: AMMISSIBILE L’AZIONE REVOCATORIA EX ART. 2901 CC

IL TRASFERIMENTO VA INTESO “A TITOLO GRATUITO” SE L’ACQUIRENTE NON DIMOSTRA DI AVER RISPETTATO LA CONVENUTA FINALITÀ “ALIMENTARE

Ordinanza | Tribunale di Lodi, Giudice Grazia C. Roca | 22.05.2021

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/vendita-con-obbligo-di-mantenimento-ammissibile-lazione-revocatoria-ex-art-2901-cc

REVOCATORIA ORDINARIA – REQUISITI: LEGAMI PARENTALI E MODALITÀ ANOMALE DI PAGAMENTO DEL PREZZO

L’ISCRIZIONE IPOTECARIA DI ALTRO CREDITORE NON ELIDE L’EVENTUS DAMNI SE RESIDUA UN MARGINE DI REALIZZO

Ordinanza | Tribunale di Cremona, Giudice Cristina Bassi | 05.07.2021 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/revocatoria-ordinaria-requisiti-legami-parentali-e-modalita-anomale-di-pagamento-del-prezzo

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