VENDITA CON OBBLIGO DI MANTENIMENTO: ammissibile l’azione revocatoria ex art. 2901 cc
Pubblicato il da Avv. Paola Serpe
E’ ammissibile e fondata la domanda di revocatoria per ottenere la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto di “vendita con obbligo di mantenimento”.
L’operazione di trasferimento dell’immobile può essere considerata a titolo gratuito ove il convenuto acquirente non dimostri di aver effettivamente contribuito in maniera continuativa e periodica al mantenimento del venditore fino all’instaurazione del giudizio, per cui tale carenza probatoria preclude la possibilità di apprezzare la finalità alimentare perseguita con la detta operazione.
Questo sono i principi espressi dal Tribunale di Lodi, Giudice Grazia C. Roca con l’ordinanza del 22.05.2021.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTRATTO DI MANTENIMENTO: TUTELA DEL CREDITORE ED ACTIO PAULIANA
SUSSISTENTI I PRESUPPOSTI EX. ART. 2901 E SS C.C. PUÒ ESSERE INVOCATA LA SIMULAZIONE NEI CONFRONTI DEL CREDITORE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Maria Luparelli | 30.03.2018 | n.6713
AZIONE REVOCATORIA: GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE OMOLOGATI SONO SUSCETTIBILI DI AZIONE REVOCATORIA
NON È NECESSARIA LA PROVA DELLA CONOSCENZA DEL PREGIUDIZIO DEL TERZO BENEFICIARIO
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Dott.ssa Granata | 19.02.2016 | n.353