PRESCRIZIONE INDEBITO: grava sul correntista la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate
Pubblicato il da Avv. Lucia Cocozza
In materia di rapporti bancari, a fronte dell’eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell’indebito proposta dai correntista, grava su quest’ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate, ma il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l’esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione, determinato da una apertura di credito, costituisce un’eccezione in senso lato e non in senso stretto.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Valitutti – Rel. Crolla, con l’ordinanza n. 9806 del 13 aprile 2023, con la quale è stata confermata la sentenza di secondo grado in quanto non provate le circostanze dedotte dall’appellante.
In particolare, in forza del già menzionato principio, la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente la Corte d’appello avesse tratto dalla disposta c.t.u. (dalle quali risultavano accertate solo le movimentazioni contabili per il periodo che va dal 1986 al 1990) elementi in fatto idonei a individuare il dies a quo della prescrizione, coincidente con le singole rimesse, escludendo l’efficacia interruttiva delle raccomandate in atti, in data 2001 e 2003, essendo state le rimesse accertate fino all’anno 1990.
La Corte ha specificato che “L’accertamento della decorrenza della prescrizione costituisce indagine di fatto demandata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata e congrua motivazione e non inficiata da errori logici o di diritto”.
Per tali motivi, il ricorso è stato rigettato con condanna della correntista ricorrente alle spese di lite in favore della banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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