ONERE PROBATORIO: grava sulla parte che agisce in ripetizione di indebito
Pubblicato il da Avv. Paola Serpe
In caso di domanda di accertamento dell’indebito, proposta dal cliente all’istituto di credito, è questi a dover provare i fatti costitutivi a fondamento della sua pretesa, in ossequio al principio di cui all’art. 2697 c.c.
La parte che agisce in giudizio ha, quindi, l’onere di allegare in modo preciso e univoco la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi, i trimestri in cui è avvenuto il superamento, e le modalità con cui lo stesso è stato accertato.
E’ quanto affermato dal Tribunale di Avellino, Giudice Aureliana Di Matteo nella sentenza n.1108 del 14.06.2021.
Nel caso di specie, è accaduto che un cliente citava in giudizio la banca per ottenere la ripetizione di quanto pagato a titolo di interessi ultralegali ed ultrasoglia, capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto.
In particolare, il cliente lamentava in primis che l’istituto di credito non avesse mai consegnato la documentazione contrattuale sottoscritta dalle parti.
Qualora, come nella fattispecie in esame, ad agire in giudizio è il cliente, è sullo stesso che incombe l’onere di provare che i pagamenti effettuati – in virtù di clausole nulle- abbiano natura indebita: egli deve provare che il pagamento sia avvenuto senza una legittima causa.
Invero, ai fini dell’accoglimento della domanda, la parte che agisce in giudizio per l’accertamento dell’illegittimità delle condizioni contrattuali, ai sensi dell’art. 2697 c.c., ha l’onere di indicare e documentare, in sede di merito, in maniera precisa e non equivoca, la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi, i trimestri in cui è avvenuto il superamento, e le modalità con cui lo stesso è stato accertato
Si ribadisce il principio – ormai pacifico in giurisprudenza- secondo cui quando ad agire sia il cliente, circa la presenza nel contratto di determinate clausole di cui si eccepisce la nullità, l’onere di allegare e provare le relative circostanze che una parte adduce a sostegno della nullità incombe sulla parte che tale domanda proponga.
Nel caso di specie, i contratti dei quali si lamentava l’inesistenza, venivano prodotti tardivamente da parte attrice: l’eccezione di nullità per omessa sottoscrizione è stata di fatto smentita, essendo invece prodotta la documentazione contrattuale recante la sottoscrizione di parte attrice.
Tale circostanza, unitamente alla genericità delle allegazioni non permetteva una valutazione critica di alcuna doglianza sollevata.
Per tale motivo, il Tribunale rigettava la domanda attorea, con condanna alle spese di giudizio.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ACCERTAMENTO NEGATIVO: ONERE DEL CORRENTISTA ALLEGARE DETTAGLIATAMENTE LE CLAUSOLE DI CUI DEDUCE LA NULLITÀ
VA RIGETTATA LA DOMANDA FONDATA SU DEDUZIONI GENERICHE, AVULSE DALL’ESAME CONCRETO DELLO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO BANCARIO
Sentenza | Tribunale di Crotone, Giudice Alfonso Scibona | 08.03.2021 |
INDEBITO: ONERE DEL CLIENTE DI PRODURRE L’INTERA SEQUENZA DEGLI ESTRATTI CONTO
LA SERIE ININTERROTTA DOVRÀ PARTIRE DALL’INIZIO DEL RAPPORTO
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Lorenzo Lentini | 27.05.2021 | n.1484
RIPETIZIONE INDEBITO: NULLA LA CITAZIONE SE LA DOMANDA È FORMULATA IN MANIERA GENERICA.
OCCORRE L’INDICAZIONE DEI TRIMESTRI DI SFORAMENTO NONCHÉ DELLA DATA E DELL’OGGETTO DEL FIDO
Ordinanza | Tribunale di Sulmona, Giudice Daniele Sodani | 03.10.2018 |