PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: l’opposizione, ex art 72 bis dpr 602/73, rientra nella competenza per materia del Giudice dell’Esecuzione

Pubblicato il da Avv. Angela Ruocco - aggiornato il

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: l’opposizione, ex art 72 bis dpr 602/73, rientra nella competenza per materia del Giudice dell’Esecuzione

In tema di competenza, la domanda di opposizione a pignoramento presso terzi, quale procedura prevista ex art 72 bis dpr 602/73 rientra nelle controversie che nell’ambito della giurisdizione ordinaria appartengono alla competenza per materia del G. E. indipendentemente dal valore della causa; pertanto, la domanda, assorbiti tutti gli altri motivi, va proposta innanzi al Giudice della Esecuzione presso il Tribunale competente per territorio.

Questo è il principio espresso dall’Ufficio del Giudice di Pace di Castrovillari, Avv. Rosa Perrone, con la sentenza n. 68 del 5 febbraio 2024, che ha rigettato la domanda di opposizione a pignoramento presso terzi in quanto procedura prevista, ex art 72 bis dpr 602/73, come rientrante nella competenza per materia del Giudice della Esecuzione indipendentemente dal valore della causa.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: NUOVI ADEMPIMENTI PER IL CREDITORE PROCEDENTE

LA RIFORMA IN VIGORE DAL 22 GIUGNO 2022

Articolo Giuridico | 17.06.2022 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/pignoramento-presso-terzi-nuovi-adempimenti-per-il-creditore-procedente

OPPOSIZIONE PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: CONFIGURA SEMPRE LITISCONSORZIO NECESSARIO FRA CREDITORE, DEBITORE DIRETTO E TERZO PIGNORATO

LA NULLITÀ VA RILEVATA DI UFFICIO E VA DISPOSTA LA RINNOVAZIONE DEL GIUDIZIO

Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Vivaldi – Rel. Saija | 13.04.2022 | n.12075

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ppt-nei-giudizi-di-opposizione-esecutiva-si-configura-sempre-litisconsorzio-necessario-fra-creditore-debitore-diretto-e-terzo-pignorato

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: LA PROCEDURA SEGUE SEMPRE IL FORO DEL GIUDICE DEL LUOGO DEL DEBITORE

L’ART. 26 BIS C.P.C., COMMA 2, L.162/2014 INDIVIDUA UN FORO SPECIALE

Ordinanza | Cassazione Civile Sez. VI – 1, Pres. Valitutti – Rel. Parise | 16.02.2021 | n.3881

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/pignoramento-presso-terzi-la-procedura-segue-sempre-il-foro-del-giudice-del-luogo-del-debitore

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