PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: l’opposizione, ex art 72 bis dpr 602/73, rientra nella competenza per materia del Giudice dell’Esecuzione
Pubblicato il da Avv. Angela Ruocco - aggiornato il
In tema di competenza, la domanda di opposizione a pignoramento presso terzi, quale procedura prevista ex art 72 bis dpr 602/73 rientra nelle controversie che nell’ambito della giurisdizione ordinaria appartengono alla competenza per materia del G. E. indipendentemente dal valore della causa; pertanto, la domanda, assorbiti tutti gli altri motivi, va proposta innanzi al Giudice della Esecuzione presso il Tribunale competente per territorio.
Questo è il principio espresso dall’Ufficio del Giudice di Pace di Castrovillari, Avv. Rosa Perrone, con la sentenza n. 68 del 5 febbraio 2024, che ha rigettato la domanda di opposizione a pignoramento presso terzi in quanto procedura prevista, ex art 72 bis dpr 602/73, come rientrante nella competenza per materia del Giudice della Esecuzione indipendentemente dal valore della causa.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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