OPPOSIZIONE ATTI ESECUTIVI: la tardività ex art.617 cpc può essere delibata in sede di legittimità, ove non decisa dal giudice del merito

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OPPOSIZIONE ATTI ESECUTIVI: la tardività ex art.617 cpc può essere delibata in sede di legittimità, ove non decisa dal giudice del merito

La questione della tardività dell’opposizione proposta ex art. 617 c.p.c., ove non decisa dal giudice del merito e dunque non coperta da giudicato interno, può e deve essere delibata in sede di legittimità, ancorché non dedotta come motivo di ricorso, trattandosi di questione relativa ad un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d’ufficio e che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex art. 382 c.p.c., comma 3, in quanto l’azione non poteva proporsi. 

Il principio dell’apparenza, ossia il riferimento alla qualificazione dell’azione operata dal giudice del provvedimento, depone per la natura di opposizione agli atti esecutivi e dunque per la non impugnabilità con il mezzo dell’appello della decisione relativa al ricorso ai sensi dell’art. 617. Ove si ritenga che il richiamo di esordio all’art. 617, sia inidoneo ad integrare una qualificazione dell’azione, evidente è la riconducibilità all’opposizione agli atti esecutivi della nullità della notificazione del pignoramento.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Pres. Di Iasi – Rel. Scoditti, con l’ordinanza n. 8501 del 25.03.2021.

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