OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: chi impugna è tenuto a fornire la prova dell’illegittima richiesta economica
Pubblicato il da Avv. Brunella Caniglia - aggiornato il
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale dell’interesse composto ove sia stata dedotta la nullità della relativa pattuizione “improduttiva di ogni effetto per violazione del disposto di cui agli artt. 1283 c.c. e 1418 secondo comma c.c.”, l’opponente è tenuto ad indicare con precisione quali sarebbero gli importi illegittimamente addebitati per capitalizzazione, con indicazione dei relativi trimestri, e le somme indebitamente percepite a tale titolo dalla banca.
In mancanza di detti elementi posti a fondamento della domanda, la contestazione è inammissibile in quanto del tutto generica e completamente sfornita di prova.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Biella, Giudice Maria Donata Garambone, con la sentenza n.52 del 21 febbraio 2023.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: LA RIPARTIZIONE DELL’ONERE DELLA PROVA
IL DEBITORE DOVRÀ PROVARE IL FATTO ESTINTIVO DEL CREDITO PER CONTRASTARE LA VALIDA FONTE DELLA PRETESA CREDITORIA
Sentenza | Tribunale di Trapani, Giudice Monica Stocco | 08.07.2022 | n.594
OPPOSIZIONE A D.I.: L’OPPONENTE NON PUÒ LIMITARSI A MUOVERE CENSURE GENERICHE E NON CONTESTUALIZZATE
IN PRESENZA DI SIFFATTE CONTESTAZIONI, LA DOMANDA VA RIGETTATA
Sentenza | Tribunale di Agrigento, Giudice Maria Margiotta | 09.09.2020 | n.686
PER L’AMMISSIBILITÀ È SUFFICIENTE CHE LA DOMANDA RESTI CONNESSA ALLA VICENDA SOSTANZIALE DEDOTTA IN GIUDIZIO
Corte di Cassazione, Pres. Sestini – Rel. Rubino | 26.07.2022 | n.23273