OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: la ripartizione dell’onere della prova
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A cura della dott.ssa Silvana Mascellaro
In materia di ripartizione dell’onere della prova, il creditore che agisca per l’adempimento dell’obbligazione è tenuto solo a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l’onere di dimostrare il fatto estintivo dell’altrui diritto di credito
Tale principio trova applicazione anche nel caso di giudizio di opposizione decreto ingiuntivo, in cui la posizione di attore sostanziale è ricoperta dal creditore opposto, convenuto formale.
Quanto alla garanzia prestata, il fideiussore che chiede la liberazione della stessa, invocando l’applicazione dell’art. 1956 del codice civile, ha l’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 del codice civile, l’esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell’intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche.
Questi i principi espressi da Tribunale di Trapani, Giudice Monica Stocco nella sentenza n. 594 del 08.07.2021.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INDEBITO: È ONERE DEL CLIENTE DI ALLEGARE CONTRATTI E TUTTI GLI ESTRATTI CONTO
IN MANCANZA LA DOMANDA VA RIGETTA PER OMESSA PROVA DELL’ESISTENZA DI POSTE PASSIVE
Sentenza | Tribunale di Forlì, Giudice Maria Cecilia Branca | 24.05.2021 | n.59
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CORRENTISTA NON È TENUTO A PRODURRE GLI ESTRATTI DALL’INIZIO DEL RAPPORTO
E’ SEMPRE CONSENTITO ALLA PARTE CHIEDERE MENO DI QUELLO CUI HA DIRITTO
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. VI – 1 civ., Pres. Ferro – Rel. Dolmetta | 04.03.2021 | n.5887
LIBERAZIONE DELLA GARANZIA EX ART. 1956 CC: L’onere della prova è a carico del fideiussore
Va assolto con il raffronto tra consistenza patrimoniale e solvibilità del debitore e al momento della fideiussione
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Michela Guantario | 29.06.2021 | n.5577