OPPOSIZIONE A D.I.: il convenuto può proporre una domanda nuova e diversa da quella del ricorso per decreto ingiuntivo

Pubblicato il da Avv. Angela Ruocco

OPPOSIZIONE A D.I.: il convenuto può proporre una domanda nuova e diversa da quella del ricorso per decreto ingiuntivo

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella già posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, purché rimanga immutato l’elemento identificativo soggettivo delle persone e ferma restando la necessità che tale nuova domanda riguardi, pur sempre, la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l’atto introduttivo o sia a essa collegata almeno per incompatibilità.

Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Scrima- Rel. Giaime Guizzi, con l’ordinanza n. 32933 del 27 novembre 2023.

Nel caso di specie la ricorrente, alla propria domanda di adempimento delle obbligazioni di cui alle fatture allegate al ricorso ex art. 633 c.p.c., a fronte dell’opposizione della società controricorrente, sostituiva – con la propria “riconvenzionale” – la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento (come le era, tra l’altro, consentito dall’art. 1453, comma 2, c.c.), certamente “connessa per incompatibilità” con quella già azionata in via monitoria, oltre che riguardante “la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio”, cumulando con tale nuova domanda anche quella di risarcimento, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nell’interpretare la previsione di cui al comma 3 del già citato art. 1453 c.c..

Difatti, si è ritenuto che la parte che “chieda la risoluzione del contratto per inadempimento nel corso del giudizio dalla stessa promosso per ottenere l’adempimento, può domandare, contestualmente all’esercizio dello “ius variandi””, anche “il risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione degli effetti del regolamento negoziale” (Cass. Sez. Un., sent. 11 aprile 2014, n. 8510, Rv. 630334-01).

Per tali motivi, il ricorso è stato accolto con rinvio alla Corte d’appello, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del giudizio di legittimità.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: LA RIPARTIZIONE DELL’ONERE DELLA PROVA

IL DEBITORE DOVRÀ PROVARE IL FATTO ESTINTIVO DEL CREDITO PER CONTRASTARE LA VALIDA FONTE DELLA PRETESA CREDITORIA

Sentenza | Tribunale di Trapani, Giudice Monica Stocco | 08.07.2022 | n.594

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/opposizione-a-decreto-ingiuntivo-la-ripartizione-dellonere-della-prova

OPPOSIZIONE A D.I.: L’OPPONENTE NON PUÒ LIMITARSI A MUOVERE CENSURE GENERICHE E NON CONTESTUALIZZATE

IN PRESENZA DI SIFFATTE CONTESTAZIONI, LA DOMANDA VA RIGETTATA

Sentenza | Tribunale di Agrigento, Giudice Maria Margiotta | 09.09.2020 | n.686

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/opposizione-a-d-i-lopponente-non-puo-limitarsi-a-muovere-censure-generiche-e-non-contestualizzate

OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO: IL CREDITORE PUÒ PRECISARE LA PRETESA IN RELAZIONE A PETITUM E CAUSA PETENDI

PER L’AMMISSIBILITÀ È SUFFICIENTE CHE LA DOMANDA RESTI CONNESSA ALLA VICENDA SOSTANZIALE DEDOTTA IN GIUDIZIO

Corte di Cassazione, Pres. Sestini – Rel. Rubino | 26.07.2022 | n.23273

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/opposizione-decreto-ingiuntivo-il-creditore-puo-precisare-la-pretesa-in-relazione-a-petitum-e-causa-petendi

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