RIPETIZIONE INDEBITO: nulla la citazione se la domanda è formulata in maniera generica.
Pubblicato il da Avv. Marco Eduardo Acampora - aggiornato il
Provvedimento segnalato dall’avv. Alfieri Di Girolamo dell’Ordine di Pavia
Va dichiarata la nullità della citazione laddove non specificati i trimestri interessati dallo sforamento usurario, nonché laddove non indicata la data di concessione del fido e l’importo oggetto di affidamento
Questo il principio espresso dal Tribunale di Sulmona, Giudice Daniele Sodani, con l’ordinanza del 03.10.2018.
La pronuncia de qua è stata resa nel corso dell’udienza, tenutasi in pari data, in cui le parti processuali, un correntista e una banca si sono riportati ai propri scritti difensivi chiedendo, altresì, la concessione dei termini di cui all’art. 183, co.6, cpc.
In particolare, l’istituto di credito convenuto ha insistito per la declaratoria di nullità dell’atto di citazione per i motivi indicati nella propria comparsa di costituzione.
Il Giudice adito, in accoglimento dell’istanza della Banca, ha dichiarato la nullità dell’atto di citazione del correntista in virtù del fatto che lo stesso nel proprio scritto non ha specificamente indicato i trimestri in cui sarebbe stato sforato il tasso soglia, né ha indicato l’oggetto del fido e la data della sua concessione.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INDEBITO: NULLA LA CITAZIONE SENZA L’INDICAZIONE DELLA CONDIZIONE CONTRATTUALE ILLEGITTIMA E DELLE SINGOLE RIMESSE
INAMMISSIBILE L’ALLEGAZIONE IMPLICITA TRAMITE IL RINVIO ALLA RELAZIONE TECNICA DI PARTE
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Enrico Caria | 06.04.2018 | n.999
INDEBITO BANCARIO: NULLA LA DOMANDA CHE RINVIA A RELAZIONE TECNICA SENZA L’INDICAZIONE DELLE SINGOLE RIMESSE
LA BANCA È LESA NEL DIRITTO DI DIFESA IN QUANTO NON PUÒ ECCEPIRE LA PRESCRIZIONE RISPETTO AD UNA DOMANDA CON CONTENUTO GENERICO
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, dott. Arminio Salvatore Rabuano | 13.01.2017 | n.107
RIPETIZIONE DI INDEBITO: LA GENERICITÀ DELLE DEDUZIONI NEL RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. NE DETERMINA LA NULLITÀ
TALE VIZIO NON PUÒ ESSERE SANATO CON IL TERMINE DI CUI ALL’ART. 164, CO. V, C.P.C.
Ordinanza | Tribunale di Roma, dott.ssa Cecilia Bernardo | 12.06.2016
RIPETIZIONE INDEBITO: ASSERZIONI VAGHE E GENERICHE, CTU INAMMISSIBILE
LE CARENZE DI PARTE ATTRICE NON SONO SUPERATE DAL RIFERIMENTO AI DOCUMENTI
Sentenza Tribunale di Lagonegro, Dott. Giovanni Pipola 01-02-2016 n.53