NULLITÀ MUTUO: applicabilità della normativa antiusura agli interessi moratori
Pubblicato il da Avv. Angela Ruocco - aggiornato il
In tema di nullità del contratto di mutuo, si ribadisce l’orientamento prevalente della giurisprudenza secondo cui la normativa antiusura si applica anche agli interessi di mora, qualora la loro misura superi il tasso soglia previsto dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, a ciò non ostando la mancata indicazione dell’interesse di mora nell’ambito del T.e.g.m.
Nei contratti bancari, infatti, l’indagine sull’usurarietà del tasso si estende tanto agli interessi corrispettivi quanto a quelli moratori, senza distinguere, una volta intervenuta la mora, la “parte” corrispettiva da quella moratoria.
Si configura la cosiddetta usura c.d. “oggettiva”, che determina la nullità della clausola ai sensi dell’art. 1815 c.c., comma 2.
Inoltre, la circostanza che non vi sia stata indicazione dell’interesse di mora nel T.e.g.m. non esclude che possano comunque essere applicati i decreti ministeriali, che contengono la rilevazione statistica del tasso medio, idoneo a disvelare l’usurarietà di una clausola.
Questi i principi espressi dal Tribunale dell’Aquila, Giudice Emanuele Petronio, con la sentenza n.334 del 23.04.2021.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
Il tasso previsto per il caso di mora è autonomo da quello corrispettivo
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Laura Giraldi | 15.04.2021 | n.654 https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/interessi-moratori-ai-fini-del-superamento-della-soglia-anti-usura-si-deve-aggiungere-la-maggiorazione-del-21
USURA: anche gli interessi moratori rilevano ai fini del superamento del tasso soglia
Essi, però, non vanno sommati a quelli corrispettivi
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Ludovico Sburlati | 09.04.2019 | n.1819
USURA: il tasso soglia riguarda tanto i corrispettivi quanto i moratori
Le due categorie vanno, però, valutate autonomamente
Sentenza | Tribunale di Velletri, Giudice Paolo Goggi | 12.03.2019 | n.472