USURA: anche gli interessi moratori rilevano ai fini del superamento del tasso soglia

Pubblicato il da Avv. Marco Eduardo Acampora - aggiornato il

Irrilevante è anzitutto la somma degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, che non possono essere dovuti congiuntamente, in relazione a un medesimo periodo temporale, in quanto i primi si applicano sul capitale a scadere, ai sensi degli art. 821 e 1815 c.c., mentre i secondi operano solo sul debito scaduto ex art. 1224 c.c., rispetto al quale il tasso di mora sostituisce quello corrispettivo.

Questo è il principio espresso dal Tribunale di Ferrara con l’ordinanza del 22.03.2019.

La vicenda ha riguardato dei mutuatari che hanno convenuto in giudizio un istituto di credito al fine di ottenere la condanna dello stesso alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi usurari.

L’istituto di credito, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle avverse deduzioni chiedendone il rigetto.

Il Tribunale, nell’affrontare il thema decidendum, ha evidenziato, in primo luogo, che anche il tasso di mora rileva ai fini della valutazione del carattere usurario degli interessi ex art. 1815 c. 2 c.c..

Tuttavia, il Giudicante ha precisato che, in conformità a numerosi precedenti giurisprudenziali, la verifica della sussistenza dell’usura deve essere condotta con riferimento al tasso effettivo globale (Teg) e non ai singoli tassi indicati nel contratto; inoltre, nella determinazione del Teg gli interessi moratori vanno considerati sulla base delle condizioni in concreto verificatesi per la loro applicazione.

Ai fini del calcolo del Teg, dunque, bisogna tener conto della diversa natura degli interessi, poiché quelli corrispettivi rappresentano un debito certo, con un sicuro impatto sul costo del credito, mentre quelli moratori sono dovuti solo se si verifichi un ritardo nel pagamento, con un impatto non determinabile ex ante, in quanto dipendente dall’entità e dalla durata dell’inadempimento.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Banca convenuta e, per l’effetto, ha rigettato le domande formulate dai mutuatari, condannandoli, altresì, alla refusione delle spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

USURA: IL TASSO SOGLIA RIGUARDA TANTO I CORRISPETTIVI QUANTO I MORATORI

LE DUE CATEGORIE VANNO, PERÒ, VALUTATE AUTONOMAMENTE

Sentenza | Tribunale di Velletri, Giudice Paolo Goggi | 12.03.2019 | n.472

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-il-tasso-soglia-riguarda-tanto-i-corrispettivi-quanto-i-moratori

USURA MUTUO L’ONERE DI INDICARE IN MODO SPECIFICO MODI, TEMPI E LA MISURA DEL SUPERAMENTO

OCCORRE INDICARE I CRITERI E A FORMULA DI CALCOLO UTILIZZATA PER LA DETERMINAZIONE DEL TAEG 

Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, dott. Giovanni Di Giorgio | 04.03.2019 | n.619

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-mutuo-lonere-di-indicare-in-modo-specifico-modi-tempi-e-la-misura-del-superamento

MUTUO: INAPPLICABILE L’ART. 1815, CO. 2, C.C., AGLI INTERESSI MORATORI USURARI

IL FINANZIAMENTO NON PUÒ DIVENTARE GRATUITO

Sentenza | Tribunale di Trani, Giudice Roberta Picardi | 27.02.2019 | n.51

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-inapplicabile-lart-1815-co-2-c-c-agli-interessi-moratori-usurari 

USURA INTERESSI MORATORI: SI DEVE ANALIZZARE IN CONCRETO L’ADDEBITO DELLA MORA AL CORRENTISTA

IL CONTROLLO DI USURARIETÀ NON PUÒ ESSERE FATTO A PRIORI IN QUANTO NON RIERANO AB ORIGINE PER IL CALCOLO DEL TEG NEGOZIALE

Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello | 26.02.2019 | n.2168

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-interessi-moratori-si-deve-analizzare-in-concreto-laddebito-della-mora-al-correntista

 

 

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