NULLITA’ FIDEIUSSIONI ABI ANNO 2017: onere di provare il perdurare dall’intesa anticoncorrenziale accertata nel 2005

Pubblicato il da Avv. Guendalina Gais

NULLITA’ FIDEIUSSIONI ABI ANNO 2017: onere di provare il perdurare dall’intesa anticoncorrenziale accertata nel 2005

L’onere probatorio relativo all’esistenza dell’intesa illecita in violazione della disciplina sulla concorrenza all’epoca della sottoscrizione delle fideiussioni grava sulla parte che ne ha eccepito la nullità (art. 2697 co. 2 c.c.).

Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 – non è sufficiente ad assolvere all’onere probatorio in quanto l’istruttoria alla base di tale provvedimento copre un arco temporale che si conclude nel 2005 e ignora inevitabilmente il periodo successivo.

In altri termini, il rilevante iato temporale tra l’accertamento della Banca d’Italia e la sottoscrizione delle fideiussioni di cui si deduce la nullità, fa venir meno qualunque presunzione di dipendenza delle fideiussioni impugnate dall’intesa accertata ormai nel 2005.

Spetta così al garante fornire la prova del principale elemento costitutivo della nullità del contratto “a valle”, ovvero l’applicazione uniforme, all’epoca della sottoscrizione dell’atto fideiussiorio, delle clausole 2, 6, e 8 (cd. di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c.) dello schema predisposto dall’ABI.

Questo il principio espresso dal Tribunale di Bari, Giudice Michele De Palma con la sentenza n. 3590 del 4 ottobre 2022.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

FIDEIUSSIONE ABI – ANTITRUST: IL GARANTE HA L’ONERE DI PROVARE L’ESISTENZA DELL’INTESA RESTRITTIVA

NON È SUFFICIENTE LA GENERICA CONTESTAZIONE DELLA NULLITÀ DELLA GARANZIA PER CONTRARIETÀ ALLA NORMATIVA

Sentenza | Tribunale di Catania, Giudice dott. Nicola La Mantia | 22.02.2022 | n.854

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-abi-antitrust-il-garante-ha-lonere-di-provare-lesistenza-dellintesa-restrittiva

FIDEIUSSIONE-ANTITRUST: NON SI APPLICA ALLE FIDEIUSSIONI SPECIFICHE

IL PERIMETRO APPLICATIVO DEL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA N. 55/2005 È CIRCOSCRITTO ALLE SOLE GARANZIE OMNIBUS

Sentenza | Tribunale di Bologna, Pres. Florini-Rel. Chierici | 13.01.2022 | n.64

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-antitrust-non-si-applica-alle-fideiussioni-specifiche

FIDEIUSSIONI MODELLO ABI: L’ONERE DELLA PROVA GRAVA SU CHI INTENDA CHIEDERE LA NULLITÀ DELLE CLAUSOLE

L’INVALIDITÀ NON SI ESTENDE ALL’INTERO CONTRATTO

Sentenza | Corte d’Appello di Venezia, Pres. Taglialatela – Est. Zanon | 13.09.2021 | n.2356

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussioni-modello-abi-lonere-della-prova-grava-su-chi-intenda-chiedere-la-nullita-delle-clausole

 

 

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