MANCATO PAGAMENTO COMPENSO CUSTODE GIUDIZIARIO: non conduce all’estinzione del processo esecutivo immobiliare
Pubblicato il da Avv. Guendalina Gais - aggiornato il
In tema di estinzione del processo esecutivo, il mancato pagamento dei compensi professionali spettanti al legale della custodia non è un comportamento inattivo e sintomatico di un difetto di interesse ad agire in executivis, bensì un mero ritardo e non vi è al riguardo un termine perentorio previsto normativamente la cui inosservanza possa comportare la estinzione del processo esecutivo per l’inosservanza del termine medesimo.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Messina, Pres. Bonfiglio – Rel. D’Angelo, con la sentenza n. 774 del 19 aprile 2023, con la quale è stato accolto il reclamo presentato dal creditore avverso l’ordinanza di estinzione del processo esecutivo.
A tal fine, il Tribunale di primo grado ha osservato che il mancato/ritardato pagamento del compenso spettante al custode giudiziario dell’immobile, nominato per le operazioni di vendita del cespite pignorato, non avesse rallentato le predette operazioni, tanto che, nelle more della corresponsione del compenso al custode, era stato regolarmente espletato un ulteriore tentativo di vendita.
È stato altresì osservato che l’impossibilità di proseguire l’espropriazione per fatto imputabile al creditore procedente e quelli (titolati) eventualmente intervenuti è sanzionata dall’art. 630 c.p.c., rubricato <<Inattività delle parti>>, che al comma 1 dispone “Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice”, ipotesi queste che non ricorrevano nel caso di specie.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IL MANCATO RISPETTO DEL TERMINE DI LEGGE DETERMINA IL CONSOLIDAMENTO DELL’ATTO ILLEGITTIMO
Sentenza | Tribunale di Lecce, Giudice Anna Rita Pasca | 12.04.2023 | n.1080
AVVERSO TALE PRONUNCIA È INAMMISSIBILE IL RECLAMO EX ART. 630 CPC
Sentenza | Tribunale di Vicenza, Pres. Rel. Colbacchini | 15.05.2023 | n.891
RECLAMO EX ART. 630 CPC: È IL RIMEDIO ESPERIBILE AVVERSO L’ORDINANZA DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO
ANCHE QUANDO IL PROCESSO SIA STATO DICHIARATO ESTINTO PER ERRORE DI CALCOLO DEL TERMINE DI RIASSUNZIONE
Sentenza | Tribunale di Pistoia, Pres. Barbarisi – Rel. Latour | 02.05.2023 | n.335
TALE MEZZO DI IMPUGNAZIONE NON È AMMISSIBILE QUANDO LA PRONUNCIA DIPENDA DALL’AUTONOMO RILIEVO D’UFFICIO DEL GIUDICE
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Pres. Viteritti – Est. Familiari | 01.02.2023 | n.182
INAMMISSIBILE L’OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI EX ART. 617 CPC
Sentenza | Corte di Appello di Roma, Pres. Lo Sinno – Rel. Santese | 14.03.2023 | n.1835
OCCORRE L’OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI EX ART. 617 CPC CONTRO IL PRIMO ATTO DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE
Sentenza | Corte di Appello di Roma, Pres. Lo Sinno – Rel. Izzo | 10.11.2022 | n.7134