ORDINANZA ESTINZIONE EX ART. 557 CPC: il rimedio per l’impugnazione è il reclamo al Collegio ex art. 630 cpc
Pubblicato il da Avv. Angela Ruocco - aggiornato il
L’indicazione contenuta nell’art. 630 c.p.c. non è tassativa ed è applicabile in tutti i casi di inefficacia del pignoramento per ragioni connesse all’inattività del creditore procedente.
Ne consegue che nei confronti dell’ordinanza dichiarativa dell’estinzione del processo esecutivo per inattività della parte (nel caso di specie, ex art. 557, secondo comma, c.p.c.), il rimedio a disposizione del creditore per opporsi alla declaratoria di estinzione non può che essere individuato nel reclamo al Collegio previsto dal terzo comma dell’articolo citato e non, come erroneamente ritenuto dal giudice di primo grado, nell’opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., da riservarsi ad ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice.
Inoltre, con riferimento alla perdita di efficacia del pignoramento per il tardivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento immobiliare da parte del creditore procedente ed alla conseguente estinzione della procedura esecutiva per inattività delle parti, si osserva che l’art. 557, ultimo comma, c.p.c. sancisce l’inefficacia del pignoramento in relazione al mancato deposito, nel termine di quindici giorni, solamente della nota di iscrizione a ruolo e delle copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto, mentre nessuna menzione viene fatta della nota di trascrizione e si ricorda che, per il principio della tassatività dei casi di estinzione del giudizio, una sanzione grave come quella della inefficacia del pignoramento per il tardivo deposito della nota di trascrizione, per la sua validità, non poteva che essere prevista espressamente.
Questi i principi espressi dalla Corte di Appello di Roma, Pres. Lo Sinno – Rel. Santese, con la sentenza n. 1835 del 14 marzo 2023, con la quale è stata riformata la sentenza del Tribunale di primo grado, ritenendo ammissibile il reclamo proposto dall’appellante.
In accoglimento del ricorso e del reclamo proposto dalla creditrice è stata anche revocata l’ordinanza di estinzione del giudizio, ex artt. 557 e 630 c.p.c., emessa dal Giudice dell’Esecuzione nell’ambito della procedura immobiliare promossa dalla stessa creditrice nei confronti del debitore, sul presupposto per cui il tardivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento immobiliare non conduce all’estinzione del giudizio, non essendo prevista come ipotesi tipica di inefficacia del pignoramento.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PIGNORAMENTO – NOTA DI TRASCRIZIONE: IL TERMINE PER IL DEPOSITO NON È PERENTORIO
IL DEPOSITO TARDIVO NON RENDE INEFFICACE LA PROCEDURA ESECUTIVA
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Filomena De Sanzo | 26.11.2022 | n.2031
ESECUZIONE: IRRILEVANTE IL TARDIVO DEPOSITO DELLA NOTA DI TRASCRIZIONE DEL PIGNORAMENTO
IL TERMINE NON È PERENTORIO EX ART. 557 C.P.C. E IL DEPOSITO PUÒ AVVENIRE CON LA DOCUMENTAZIONE IPOCATASTALE
Sentenza | Tribunale di Tivoli, Giudice Francesca Coccoli | 13.12.2022 | n.1714
TARDIVA PRESENTAZIONE NOTA DI TRASCRIZIONE: NON È SANZIONATA CON L’INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO
È POSSIBILE TALE DEPOSITO ANCHE IN UN MOMENTO SUCCESSIVO, SEBBENE PRECEDENTE ALL’AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Giudice Stefania Cannavale | 19.06.2020 |