LEXITOR: la sentenza della CGUE non è applicabile nell’ordinamento italiano
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Le sentenze della Corte di Giustizia europea non vincolano, come è noto, il Giudice nazionale, sicché, in concreto, il significato residuo da attribuirsi ad esse è quella di offrire una possibile interpretazione della norma comunitaria per, appunto, l’interprete del singolo Paese.
Nel caso concreto, esaminando la norma dell’art. 16 della Direttiva, non può che prendersi atto del fatto che il suo contenuto sostanziale non sia stato trasposto nell’ordinamento nazionale, né d’altra parte risulta che la direttiva UE 2008/48 sia self executing (e ciò senza contare che, in linea più generale, una Direttiva non può essere immediatamente applicabile nei rapporti tra privati).
In altre parole, si è in presenza di una sentenza non vincolante, in relazione ad una norma che non ha cittadinanza e non è applicabile nell’ordinamento italiano.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Vicenza, Giudice Massimiliano De Giovanni, con la sentenza n. 1907 del 13 novembre, resa nell’ambito di un giudizio sulla restituzione dei costi relativamente all’estinzione anticipata di un finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio.
Resta, alla luce dell’inapplicabilità dell’interpretazione “Lexitor” al contenzioso nazionale, l’imprescindibile necessità di tener ferma la distinzione tra oneri c.d. up-front, relativi alla fase preliminare e/o di formazione del rapporto, e quelli cd. recurring, relativi all’esecuzione del rapporto stesso e come tali destinati a maturare nel corso del tempo. Da tale dicotomia deriva il diverso trattamento ai fini della disciplina del rimborso anticipato del prestito.
La pronuncia va ad arricchire ulteriormente il dibattito successivo all’ormai famosa sentenza “Lexitor” della Corte di Giustizia Europea.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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