FIDEIUSSIONI-ABI: non sfuggono all’accertamento di anticoncorrenzialità i contratti conclusi ante provvedimento Bankit 55/2005
Pubblicato il da Avv. Angela Ruocco
In tema di accertamento dell’esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dalla L. n. 287 del 1990, art. 2, la stipulazione “a valle” di contratti o negozi che costituiscano l’applicazione di quelle intese illecite concluse “a monte” (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprende anche i contratti stipulati anteriormente all’accertamento dell’intesa da parte dell’Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato a condizione che quell’intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione. Pres. Scarano – Rel. Gorgoni con la sentenza n. 7834 del 22.03.2024, pronunciata ad esito del ricorso proposto da una banca avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, la quale aveva erroneamente ritenuto che le fideiussioni sulla scorta delle quali era stato azionato il provvedimento monitorio notificato al debitore, stipulate nel 2001, contenevano clausole del modello Abi, adottato per le garanzie stipulate tra il 2003 e il 2005, dichiarate anticoncorrenziali dal Provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005.
La Suprema Corte ha ritenuto il rilievo infondato, affermando che sebbene le fideiussioni fossero anteriori al provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 e anteriori anche rispetto allo schema ABI, le associazioni di categoria adottavano modelli di fideiussione standardizzate, che anche la Banca d’Italia aveva accertato (aggiungendo che a detto accertamento era da riconoscersi un’elevata attitudine probatoria), che ciò avveniva anche prima della predisposizione dello schema ABI, e che tale comportamento aveva determinato un effetto distorsivo della concorrenza.
Per questi motivi, la Suprema Corte rigettava il ricorso, senza liquidazione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA PRESUNZIONE DI INTESA ANTICONCORRENZIALE NON SORGERÀ CON RIFERIMENTO A CLAUSOLE CONTRATTUALI CONVENUTE IN FIDEIUSSIONI SPECIFICHE
Sentenza | Tribunale di Milano, Pres. Illarietti – Rel. Tombesi | 19.06.2023 | n.5075
SI DEVE PROVARE LA PERSISTENZA DELL’ASSETTO ANTI-CONCORRENZIALE NEL MERCATO
Sentenza | Tribunale di Milano, Pres. Marangoni – Rel.Bellesi | 21.06.2023 | n.5120
FIDEIUSSIONE-ABI: L’ATTORE DEVE PROVARE IL NESSO DI DIPENDENZA RELATIVO A INTESE ANTICONCORRENZIALI
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Sentenza | Tribunale di Rovigo, Giudice Federica Abiuso | 14.02.2022 | n.138
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L’INVALIDITÀ TRAVOLGE LE SOLE CLAUSOLE RIPRODUTTIVE DEGLI SCHEMI VIETATI
Sentenza | Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Pres.Raimondi-Rel.Valitutti | 30.12.2021 | n.41994
L’ATTORE DEVE PROVARE TUTTI GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FATTISPECIE D’ILLECITO CONCORRENZIALE
Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Federico Falfari | 28.01.2023 | n.82